Cassazione Civile Sezione VI 2 settembre 2014 n. 18497. Non possono essere compensate le spese processuali sul rilievo che la soccombenza scaturisce da un errore giudiziario non riconducibile a carenze difensive dell’altra parte. Del pari impossibile compensare le spese allorquando vi sarebbe una sproporzione fra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste per ottenere soddisfazione. Infatti, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità: non può andare esente dall’onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico che si risolve nella trasgressione delle norme di diritto sostanziale abbia provocato la necessità del processo, perchè diversamente si finirebbe per violare l’articolo 91 Cpc.
Avv. Carmine Lattarulo