Cassazione Civile Sezione VI 16 febbraio 2015 n. 3079. L’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass.20 dicembre 2011, n. 27653; Cass.3 novembre 2006. n. 23596). L’ obbligazione, infatti, trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le varie Cass. 6.11.2009 n. 23630). Inoltre, l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda. La conseguenza ineludibile, secondo la Corte, è che, anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale. La ragione è evidente, poiché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass. 22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.4.2012 n. 5652; Cass. 2.2.2006 n. 2328;Cass. 14.5.2003 n. 7386). La natura giuridica di tali obblighi comporta che la relativa violazione, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi enucleatati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota decisione n. 26972 del 2008. Trattasi di danno-conseguenza, appunto, il che vuol dire la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia integra, da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall’altro, un’ immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
Avv. Carmine Lattarulo