Cassazione Civile Sezion I 19 gennaio 2016 n. 801: si intendono usurari gli interessi che superano il tasso soglia previsto dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La regola vale tanto per ì mutui a tasso fisso, che per quelli a tasso variabile, sebbene per questi ultimi si configuri il rischio di una “usura legale” (tasso pattuito superiore al tasso soglia previsto dalla legge al momento del pagamento).
Il caso. Una banca veniva citata in giudizio per dichiararsi la nullità della pattuizione di interessi ultralegali eccedenti il tasso soglia di cui all’art. 2 1egge 7 marzo 1996 n. 108. Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano le domande.
La decisione. L’art. 1 d.l. n. 394 del 2000 suona: “l. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano i1 limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. La norma d’interpretazione autentica è contenuta esclusivamente nel primo comma, che non distingue fra tassi fissi e tassi variabili. Il riferimento ai tassi fissi è contenuto soltanto nel secondo comma, che reca una norma del tutto diversa, di carattere dispositivo, non già interpretativo: “2. In considerazione dell’eccezionale caduta del tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria del mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall’articolo 2, coma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3 [….]”. Se il legislatore avesse inteso riferire anche la norma di cui al primo comma ai soli tassi fissi, lo avrebbe esplicitato così come ha fatto nel secondo comma. Che il problema del superamento del tasso soglia in corso di rapporto si sia posto, storicamente, per i tassi determinati convenzionalmente in misura fissa (la cui rigidità non permette di assorbire le conseguenze dell’eventuale calo dei tassi di riferimento utilizzati per la determinazione del tasso soglia ai sensi dell’art. 2 1. n. 108 del 1996), secondo la Suprema Corte, non toglie che in astratto esso possa porsi anche per i tassi determinati in misura variabile (come, del resto, era stato già implicitamente riconosciuto dal Supremo Collegio con sentenza n. 22204 del 2013). La norma interpretativa in esame, che attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione usuraria dei tassi, al momento della loro pattuizione piuttosto che al momento del pagamento degli interessi, comporta l’inapplicabilità del meccanismo dei tassi soglia alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente all’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ancorché riferite a rapporti perduranti anche dopo tale data, come riconosciuto dal Supremo Collegio in plurime occasioni (Cass. 22204/2013, 26499/2009, 6514/2007, 5004/2005, 4380/2003, 17813/2002, 13868/2002, 8742/2001). Nè vale considerare che l’estensione della norma interpretativa in discussione ai tassi variabili «legittimerebbe una sorta di usura legale» (riconoscendosi in tal modo alle banche e agli altri soggetti finanziatori la facoltà di adottare paramentri di riferimento tali da spingere prevedibilmente, in futuro, oltre la soglia della usurarietà il tasso applicabile). Infatti, secondo la Corte, “l’argomento, per la sua vaghezza, ha scarso pregio sul piano ermeneutico e può avere qualche efficacia evocativa sul piano socioeconomico”.
Avv. Carmine Lattarulo