Cassazione penale Sez. IV 22 marzo 2022 n. 9709: alla colpa del soggetto agente deve essere ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare
La questione.
Si discute se la guida senza patente e senza revisione del mezzo costituiscano, a priori, elementi di colpevolezza nella produzione di un sinistro.
La decisione.
Secondo alcune corti di merito (nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma), può valere la regola della conditio sine qua non: se l’imputato non si fosse posto alla guida, perchè senza patente e senza la revisione del veicolo, l’evento non si sarebbe verificato, poiché i mezzi non si sarebbero mai incrociati.
Non è dello stesso avviso il Supremo Collegio, il quale indica che siffatte violazioni, pur sussistenti, non costituiscono violazione di regole cautelari dirette ad impedire l’evento dannoso verificatosi. A ben vedere, secondo la Cassazione, non si tratta neanche di vere e proprie regole cautelari, in quanto non hanno carattere modale: avere la patente di guida e/o circolare con un veicolo in regola con la revisione sono generali prescrizioni imposte dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specificano in merito a come comportarsi per evitare lo specifico evento dannoso oggetto di giudizio (nel caso di specie, il conducente sprovvisto di patente e senza revisione del mezzo, pur frenando ed accostandosi sull’estremo margine destro, era stato violentemente urtato da altro automobilista che gli aveva invaso completamente la corsia).
Secondo il costante orientamento, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr. Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018; Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015).
Non basta, quindi, affermare, per esempio, che un veicolo non avrebbe dovuto circolare, per difetto di patente o per assenza di regolare revisione del mezzo, perchè in tal modo, per assurdo, qualsiasi incidente verificatosi sarebbe ascrivibile al prevenuto, indipendentemente dall’esame delle circostanze del fatto, con particolare riguardo alle modalità della condotta (eventualmente colposa) ascrivibile al medesimo.
Invero, il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso. Alla colpa del soggetto agente deve essere, dunque, ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr. Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019).
L’orientamento del Supremo Collegio penale è condiviso anche in sede civile. Infatti, l’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l’infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2019 n. 14885; Cass. Civ. Sez. III 22 novembre 2013 n. 26239; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. Civ. Sez. III 29 novembre 1995 n. 12390). Affinchè la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo; in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l’evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale (Cass. Civ. Sez. III 9 giugno 2010 n. 13830). E’ necessario, quindi, valutare se la violazione della norma disciplinante la circolazione stradale abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III 08 aprile 2010 n. 8366).
Avv. Carmine Lattarulo ©