Cassazione Civile Sez. III 18 gennaio 2019 n. 1279: ai sensi dell’art. 141 d.lgs 209/2005, l’interesse del trasportato è diverso da quello dei conducenti, in quanto il primo deve dimostrare solo il trasporto e non anche la colpa, ai fini del risarcimento.
Il fatto.
Si discute se il trasportato danneggiato possa citare in giudzio come testimoni il conducente dell’auto che lo trasporta ed il conducente dell’altro veicolo venuto in collisione.
La decisione.
Il giudizio di legittimità sulla capacità a testimoniare valuta l’interesse concreto e attuale, e non ipotetico, che potrebbe avere un teste all’esito del giudizio in cui viene chiamato a rendere la propria testimonianza. Per valutare l’interesse “attuale e concreto” portato dal terzo danneggiato che agisce in via diretta contro l’assicurazione del veicolo che lo ha ospitato rileva richiamare sentenza Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16181 del 30/07/2015, secondo cui il «il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141 cit.». L’interesse del terzo ad essere risarcito del danno subito, pertanto, deve essere comparato con l’interesse primario dei testi, citati a partecipare nel procedimento de quo, a contrastare o favorire l’azione del terzo trasportato, e non con il loro personale interesse, del tutto secondario, ad accertare la dinamica dell’incidente e ad individuare il responsabile dell’incidente, essendo questi ultimi fatti del tutto indifferenti per il terzo danneggiato, titolare di un diritto ad essere risarcito del danno subito nel sinistro a prescindere dalla eventuale responsabilità dell’uno o dell’altro conducente.
Sempre che non sia messo in discussione il fatto storico. Infatti, La Corte precisa: “più in generale, deve ritenersi che la incapacità a testimoniare dei conducenti dei veicoli citati dal terzo per il fatto che essi potrebbero avere in ipotesi un interesse attuale e concreto all’esito della controversia instaurata dal terzo trasportato, non viene in gioco ove dalla compagnia di assicurazioni del trasportante, chiamata a risarcire direttamente il terzo trasportato, non sia messo in discussione l’incidente quanto al suo reale accadimento in danno del terzo trasportato”.
Avv. Carmine Lattarulo ©