Cassazione Civile Sezione I 31 maggio 2016 n. 11259. La compensazione opera automaticamente senza bisogno della proposizione di apposita eccezione, in quanto prevista per legge.
Il fatto.
Cliente e fideiussore si vedevano respingere in primo grado una richiesta di restituzione, da parte della banca, di interessi passivi relativi a più conti correnti, perchè, in mancanza di una tempestiva eccezione, non si riteneva sussistere una ipotesi di compensazione tra più conti correnti, alcuni dei quali in attivo. Il giudice d’appello riformava integralmente la pronuncia dì primo grado ritenendo che l’eccezione di compensazione non deve essere proposta quando le voci di debito credito nascono da un rapporto unitario, come nel caso di specie, ove era sufficiente procedere all’accertamento delle reciproche partite di dare ed avere anche se non fosse stata proposta specifica domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione. La banca ricorreva in Cassazione.
La decisione.
La sentenza è mera applicazione dell’art. 1853 cod. Civ., ai sensi del quale, se tra banca e correntista intercorra una pluralità di rapporti o di conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente. Secondo la Suprema Corte, non rileva che difetti l’eccezione ovvero il mero rilievo: la compensazione opera automaticamente senza bisogno della proposizione di apposita eccezione, proprio in virtù della predeterminazione codicistica della sostanziale unitarietà dei rapporti contrattuali che legano banca e correntisti. In recentissima pronuncia (Cass. n. 512 del 2016) il Supremo Collegio aveva richiesto la mera reciproca esigibilità delle poste da compensare e non certamente le condizioni processuali di operatività della compensazione stessa, trattandosi di un’ipotesi tipica di cosiddetta compensazione atecnica; deve inoltre rilevarsi un orientamento sempre più estensivo della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16800 del 2015), favorevole alla unicità del rapporto e all’operatività conseguenzialmente officiosa della compensazione anche se uno dei crediti abbia persino natura risarcitoria.
Si coglie, nella sentenza, un ulteriore inciso, sebbene molto interessante: la illiceità della prassi bancaria di mantenere distinte linee di credito regolate su conti speciali che possono essere portate in estinzione o decurtazione di ogni altro credito solo ad insindacabile giudizio della banca.
Avv. Carmine Lattarulo