Cassazione Civile Sez. III 3 settembre 2019 n. 21991: il controllo costante dei passeggeri presenti sui sedili posteriori esula dalla normale diligenza, perché riguarda una condotta di non semplice realizzazione, differentemente dall’ipotesi in cui il trasportato si trovi sul sedile anteriore.
Il quesito.
Si discute se il conducente sia tenuto ad accertarsi se il trasportato sul sedile posteriore abbia allacciato la cintura di sicurezza.
La decisione.
La Corte di Cassazione, pur dichiarando il motivo di ricorso inammissibile per assenza dei presupposti ex art. 360 comma I n. 5 cpc (che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), ripercorre la motivazione della Corte territoriale (Corte di appello di Messina) dimostrando di condividerla.
L’art. 172 Cds impone l’utilizzo delle cinture di sicurezza non operando alcun distinguo fra la seduta posteriore e anteriore del veicolo. L’allacciamento delle cinture di sicurezza costituisce fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, in quanto l’impiego di siffatto dispositivo cautelare consente, in caso di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l’impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall’abitacolo. Pertanto, l’omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell’alt. 1227, comma 1, cc (applicabile in tema di responsabilità aquiliana in quanto richiamato dall’alt. 2056 cc), e legittima la riduzione del risarcimento del danno.
Ebbene, il conducente dell’autovettura non è destinatario della norma, che impone al trasportato di indossare la cintura di sicurezza, laddove il trasportato sia maggiorenne.
In ogni caso, sebbene vi sia l’obbligo del conducente di effettuare la circolazione in condizioni di sicurezza, esula dalla normale diligenza, anche perché trattasi di una condotta di non semplice realizzazione, il controllo costante dei passeggeri presenti sui sedili posteriori, differentemente dall’ipotesi in cui il trasportato si trovi sul sedile anteriore.
Avv. Carmine Lattarulo ©