Cassazione Civile Sezione III 4 febbraio 2016 n. 2177: il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, basato su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.
Il caso. Una paziente conveniva in giudizio medico e struttura ospedaliera per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di intervento chirurgico di cheratomia radiale all’occhio destro, con ritocco di analogo intervento all’occhio sinistro: dopo qualche iniziale beneficio, aveva avuto un peggioramento delle condizioni visive, ed assumeva che non era stata adeguatamente informata sulla natura e i rischi dell’intervento. Tribunale e Corte di Appello rigettavano la domanda.
La decisione.
Il Supremo Collegio opera subito una distinzione sulla “questione” del consenso informato: violazione del consenso informato che incide sulla lesione del diritto alla salute e violazione del consenso informato che incide sulla lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione a seguito della mancata informazione da parte del sanitario. Distinzione, questa, non marginale, perchè solo ove adeguatamente precisata assume uno specifico rilievo effettuale, giacché soltanto in riferimento alla pretesa di risarcimento del danno alla salute derivato da atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte si impone, ove sia mancata l’adeguata informazione del paziente sui possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, la verifica circa la rilevanza causale dell’inadempimento dell’obbligo informativo rispetto al predetto danno [gravando sullo stesso paziente la prova, anche presuntiva, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento (così, tra le altre, la citata Cass. n. 2947 del 2010)]. Valutata la corretta allegazione, la Cassazione rammenta suoi precedenti (Cass. 23 maggio 2001 n. 7027; Cass. 16 ottobre 2007 n. 21748; Cass. 9 febbraio 2010 n. 2847; Cass. 27 novembre 2012 n. 20984; Cass. 28 luglio 2011 n. 16453; Cass. 20 agosto 2013 n. 19220): il consenso informato deve essere personale (salvo i casi di incapacità di intendere e volere del paziente), specifico e esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto. Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere “informato”, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. A tal riguardo – osserva la Corte – non adempie all’obbligo e delle possibili conseguenze informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni (Cass., 8 ottobre 2008, n. 24791). Inoltre – precisa -, la qualità del paziente non rileva ai fini della completezza ed effettività del consenso, bensì sulle modalità con cui è veicolata l’informazione, ossia nel suo dispiegarsi in modo adeguato al livello culturale del paziente stesso, in forza di una comunicazione che adotti un linguaggio a lui comprensibile in ragione dello stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (cfr. Cass. n. 19220 del 2013). Si connota come presuntio de presumpto, la circostanza che il paziente, sottopostosi ad analogo intervento chirurgico prima, possa essere stato adeguatamente informato su tutte le complicanze: ciò non esime il medico che interviene successivamente ad acquisire il consapevole, completo ed effettivo consenso del paziente tramite una rinnovata informazione sulla prestazione medica che si va ad effettuare o, comunque, a saggiare la reale portata del bagaglio di conoscenze specifiche che il paziente medesimo dispone nell’immediatezza di tale prestazione.
Avv. Carmine Lattarulo