Tribunale di Taranto 16 maggio 2019 n. 1315: la quantificazione è deduzione utile, non necessaria, quel che conta è l’ubi consistam.
Il fatto.
Si discute se il danneggiato possa subire una compensazione delle spese processuali, nel caso in cui vi sia una differenza tra petitum e decisum.
La decisione.
Il Supremo Collegio ha precisato che la corretta quantificazione della domanda assolve al principio della liquidazione delle spese processuali. Infatti, la nozione di soccombenza reciproca che accetta la compensazione totale delle spese processuali, sottende non solo ad una una pluralità di domande contrapposte, accolta o rigettate, che si sono trovate in un certo processo tra le stesse parti, ovvero all’accoglimento parziale della richiesta, allorché essa sia stata articolata in più capi e accolti uno o più e rigettati gli altri, ma anche ad una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativo, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cassazione civile, sez. I, 24/04/2018, n. 10113; Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, n. 20526; Cassazione civile, sez. III, 22/02/2016, n. 3438; Cass. Civ. Sez. III 7 ottobre 2015 n. 20127; Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381; Cassazione civile, sez. II, 14/05/2009, n. 11193).
Tuttavia, il principio non incontra unanimi sostenitori neppure in seno alla Suprema Corte, giacchè è stato rilevato, altresi, che il danneggato ha l’onere, a pena di nullità della citazione, di descrivere il danno, non certo di quantificarlo. La quantificazione del danno da parte dell’attore è deduzione utile ma non necessaria, ai fini della validità dell’atto di citazione. Quel che unicamente rileva è che sia descritto l’ubi consistam del danno (Cassazione Civile Sezione III 7 maggio 2015 n. 9249). Infatti, l’onere di quantificazione della domanda è da ritenere assolto anche con la indicazione dei soli titoli cui si fonda la pretesa: una volta che il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, resta irrilevante la mancanza di un’originaria quantificazione monetaria delle pretese costituenti l’oggetto della domanda, anche in considerazione dei poteri spettanti al giudice in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2017, n. 26873).
Nel medesimo solco inciso dalla Cassazione, ha giustamente osservato il Tribunale di Taranto che non sia ragionevole la compensazione delle spese processuali (nella fattispecie vi era una differenza tra petitum e decisum abbastanza trascurabile), “non potendosi porre a carico della persona danneggiata l’onere di determinare in modo esatto il pregiudizio sopportato” (Tribunale di Taranto 15 maggio 2019 n. 1315).
Avv. Carmine Lattarulo (riproduzione riservata).