Cassazione Civile Sez. III 28 febbraio 2019 n. 5820: nel danno biologico non sono compresi, infatti, pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore: il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione.
Il fatto.
Si discute se costituisca duplicazione risarcitoria il riconoscimento di poste a titolo di danno biologico congiuntamente a quelle di danno morale.
La decisione.
La Corte ribadisce quanto affermato in Cass. Civ. Sez. III 27/03/2018 n 7513: “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)”.
Tuttavia, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno morale”, ossia quel pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (quale, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Alle medesime conclusioni era pervenuta la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 235/2014, predicativa della legittimità costituzionale dell’art. 139 del codice delle assicurazioni: “la norma denunciata non è chiusa … alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%) … l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno – attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella – lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio risultante dall’applicazione delle suddette predisposte tabelle eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Avv. Carmine Lattarulo (diritti riservati).
Il danno biologico da micropermanenti è risarcibile cumulativamente al danno morale
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