Cassazione Civile Sezione Lavoro 2 settembre 2016 n. 17528.
Il fatto.
Un dipendente conveniva in giudizio l’INAIL per far accertare l’origine professionale della malattia lamentata a causa dell’esposzione all’amianto. Tribunale e Corte di appello accoglievano la domanda. L’Inail ricorreva in Cassazione.
La decisione.
Se la prova deve attingere ai dati scientifici, basta una adeguata probabilità della risposta positiva. La Cassazione aveva già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7352 del 26.3.2010) che in tema di accertamento probatorio, qualora l’accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un’attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove, invece, l’accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica è ammissibile ma sì inserisce nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l’idoneità probatoria di un determinato quadro indiziarlo. Giovano alla disamina diversi elementi: l’elemento topografico, l’elemento cronologico, l’elemento di efficienza lesiva (in questo caso, l’amianto era dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia era insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati dalla letteratura), l’elemento di esclusione di altra causa.
Trattasi di prova presuntiva: si è affermato (Cass. Sez. 3, n. 4743 del 4.3.2005), che la prova per presunzioni costituisce prova completa alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l’attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l’esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello della ammissione dell’eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente.
Avv. Carmine Lattarulo