Cassazione Civile Sez. III 29 luglio 2014 n. 17219. A seguito di incidente stradale, una donna era stata posta in prepensionamento anticipato a causa delle lesioni che la rendevano inadeguata alle mansioni lavorative, per cui chiedeva il maggior danno subito. Infatti, nella stima del danno patrimoniale futuro, occorre tenere conto non solo del reddito perduto dalla vittima, ma anche dei verosimili incrementi futuri. Tale aumento in via equitativa del reddito da porre a base del calcolo deve essere compiuta, in quanto è verosimile che quel reddito aumenterà, e crescerà in misura superiore al deprezzamento del denaro. Ciò posto, tale danno deve essere quantomeno allegato (e provato), nel fatto che il pensionamento anticipato vanifichi concrete prospettive di sviluppo nella carriera. Infatti, non può presumersi, ex art. 2727 Cc, un danno da pensionamento anticipato ulteriore rispetto allo scarto tra stipendio e pensione, in quanto sia ragionevole ritenere che, se il lavoratore avesse proseguito la propria attività, le sue mansioni e il suo stipendio sarebbero cresciuti. Nel caso di specie, la vittima aveva compiuto 52 anni, il che propriamente non ne fa una giovane lavoratrice e rende non apprezzabile la possibilità di una significativa progressione in carriera.
Avv. Carmine Lattarulo