Cassazione Civile Sez. III 23 giugno 2021 n. 17967: devono sottrarsi dal risarcimento civilistico le capitalizzazioni dei ratei già erogati, nonché futuri, della rendita.
Il Supremo Collegio dà continuità all’indirizzo secondo cui, in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno, secondo i criteri civilistici, non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato.
La sentenza si segnala in positivo, al contrario dei precedenti, per aver finalmente puntualizzato che “con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass. Sez. L. n. 9112 del 02/04/2019). Infatti, va sottolineato che l’INAIL non indennizza il danno morale, il danno biologico temporaneo, nonché il danno biologico dinamico (cd personalizzazione), ma esclusivamente il danno biologico permanente statico, cioè la lesione permanente dell’integrità psico fisica, cioè la asettica percentuale di invalidità permanente scaturente dalle tabelle. Pertanto, secondo quanto sottolineato dal Supremo Collegio, la capitalizzazione della rendita INAIL, attinente al danno biologico, andrebbe a sottrarre solo quella parte del risarcimento civilistico che attiene alla corrispondente quota di danno biologico permanente, lasciando salvo, intangibile ed indetraibile il risarcimento civilistico, eventualmente ottenuto dal terzo responsabile, del danno morale, del danno biologico temporaneo, nonché del danno biologico dinamico (cd personalizzazione).
Dopo aver puntualizzato i titoli delle poste risarcitorie che possono essere oggetto di sottrazione, la sentenza dirime anche il conflitto cronologico delle sottrazioni. Infatti, sovente accade che il danneggiato non accetti una sottrazione, dal risarcimento civilistico, dell’indennizzo INAIL, perché ritiene che la capitalizzazione della rendita sia una illecita anticipazione di sottrazione di somme ancora non percepite, per definizione stessa di rendita. La Cassazione detta il principio: “nei casi in cui la rendita sia stata erogata, in parte, prima dei provvedimenti di competenza del giudice civile in tema di risarcimento del danno, il giudice di merito dovrà prendere in esame, al momento della proposizione della domanda di surrogazione, anche i ratei della rendita già erogati e che l’INAIL continuerà a versare in corso di causa. Pertanto, il calcolo del credito surrogatoria di INAIL deve avvenire considerando, da un lato, i ratei già corrisposti (da rivalutare, trattandosi di debito di valore) e, dall’altro, capitalizzando (e quindi trasformando il capitale) la rendita ancora da erogare, riferita alla speranza di vita del beneficiario (Cass, 15 ottobre 2018 n. 25618).
Avv. Carmine Lattarulo ©