Cassazione Civile Sez. Lavoro 8 aprile 2019 n. 9744: dal risarcimento aquiliano va detratto soltanto “quella” parte della rendita sociale che attiene alle stesse poste risarcitorie ottenute, escludendo dalla sottrazione altre voci che non hanno fatto parte del risarcimento aquiliano riconosciuto al danneggiato.
Il fatto.
Si discute se il danno differenziale, ossia la differenza tra il risarcimento aquiliano e l’indennizzo sociale che compete al danneggiato, debba avvenire mediante la asettica sottrazione di detto indennizzo al risarcimento, oppure mediante solo la quota dell’indennizzo che è omogenea alla posta riconosciuta nel risarcimento.
La decisione.
E’ noto che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 38/2000, oltre il 16% di invalidità, l’INAIL eroga in rendita non solo l’indennizzo per danno biologico, ma anche per danno patrimoniale, ossia l’incidenza di quel danno biologico sulla capacità lavorativa specifica.
La Suprema Corte ribadisce come deve avvenire il calcolo. La liquidazione del danno biologico cd. “differenziale” va operata secondo un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale. In questi termini, la Suprema Corte si era già espressa nelle sentenze nn. 13222 del 2015, 20807 del 2016, 17407 del 2016 e, più di recente, 25618 del 2018.
Come detto, laddove l’INAIL liquidi all’infortunio una rendita mensile vitalizia per un danno superiore al 16% di invalidità, l’indennizzo, per espressa previsione legislativa, ha necessariamente un duplice contenuto, perché quell’importo è destinato a compensare sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Pertanto il giudice deve procedere all’operazione di scomputo, anche ex officio (anche laddove l’INAIL non abbia ancora provveduto all’indennizzo: Cass. n. 9166 del 2017), tuttavia per poste omogenee, ossia dal risarcimento aquiliano va detratto soltanto “quella” parte della rendita sociale che attiene alle stesse poste risarcitorie ottenute, escludendo dalla sottrazione altre voci che non hanno fatto parte del risarcimento aquiliano riconosciuto al danneggiato.
Avv. Carmine Lattarulo (diritti riservati)