Cassazione Civile Sezione III 11 aprile 2016 n. 6976: la condanna in solido di più parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all’accoglimento delle rispettive domande.
Il caso.
Una trasportata danneggiata, in conseguenza di sinistro che coinvole tre veicoli, convenne in giudizio proprietario, conducente e due imprese assicuratrici, garanti della responsabilità civile di altrettanto auto, ritenute responsabili. Il Tribunale accolse la domanda solo nei confronti di una impresa assicuratrice (quella dell’unico conducente responsabile), la quale ricorreva in appello, unitamente alla danneggiata in via incidentale. La Corte d’Appello, confermando la statuizione di esclusiva responsabilità del predetto conducente, incrementò il quantum del danno accordato alla trasportata, ma la condannò alla rifusione delle spese in favore dell’impresa assicuratrice non ritenuta responsabile. La trasportata ricorreva in Cassazione, in quanto era stata condannata al pagamento delle spese processuali solidalmente con altri appellanti, anch’essi danneggiati, sebbene questi avessero avanzato richieste risarcitorie di petitum maggiore.
La decisione.
Il Supremo Collegio si riporta a due arresti datati (difficilmente rinvenibili in banche dati: Cass. Civ. Sez. II 26.04.1966 n. 1063; Cass. Civ. Sez. III 24.05.1972 n. 1628) nei quali aveva stabilito che la comunanza di interessi, la quale legittima, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., la condanna solidale di più soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, presuppone un interesse comune, che può rilevarsi anche in una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo. Tuttavia, anche quando le parti soccombenti abbiano tutte un interesse comune, quest’ultimo è misura e limite del vincolo di solidarietà alla rifusione delle spese: la solidarietà cessa, infatti, quando il comune interesse sussista per una parte della domanda, e non per il resto. Pertanto nel caso in cui risultino soccombenti due parti che avevano proposto altrettante domande, tra loro autonome e di valore diverso, ma sottese da un comune interesse, la solidarietà deve essere rapportata alla misura dell’interesse comune e cioè a quella delle due domande che, per essere di minor valore, è ricompresa nel valore dell’altra, dovendosi per il resto rispettare il disposto dell’art. 97, comma 2, secondo periodo, c.p.c., per il quale il giudice, se le parti soccombenti sono più, condanna ciascuna di esse alle spese in proporzione del rispettivo interesse nella causa.
La Corte emette, quindi, il seguente principio: la condanna in solido di più parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all’accoglimento delle rispettive domande.
Per completezza in argomento, che tuttavia esula dal caso di specie, una ulteriore eccezione al principio della condanna solidale sussiste quando non vi sia convergenza di atteggiamenti difensivi (Cass. Civ. Sez. II 29 gennaio 2015 n. 1671; Cass. Civ. Sez. III 20 dicembre 2011 n. 27562; Cass. Civ. Sez. Un. 12 febbraio 1987 n. 1536; Cass. Civ. Sez. III 06 gennaio 1983 n. 84) e di condotte processuali (Cass. Civ. Sez. II 31 marzo 2005 n. 6761; Cass. Civ. Sez. II 24 giugno 1996 n. 5825).
Avv. Carmine Lattarulo ®
Il diverso valore delle domande di più parti soccombenti impedisce la solidarietà alla condanna delle spese processuali.
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