Cassazione Civile Sez. III 15 settembre 2021 n. 24904: la c.d. autolettura dell’utente non esclude l’obbligo di avvertimento facente capo al gestore.
La questione.
Si discute se vada pagata la esosa bolletta idrica, allorquando il gestore non abbia preventivamente avvertito l’utente del consumo anomalo.
La decisione.
Richiamando espressamente gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza (nella fattispecie) di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dall’art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all’utente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta).
L‘adempimento o meno dell’utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno.
Va, quindi, tutelato il diritto dell’utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, pena l’obbligo di risarcire il danno conseguente.
Avv. Carmine Lattarulo ©