Cassazione Civile Sez. III 13 giugno 2018 n. 15392: può indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale.
Il fatto.
In merito a sinistro stradale in cui aveva perso la vita un ciclista, Tribunale e Corte di appello ritenevano la efficacia vincolante del giudicato formatosi sulla sentenza penale di condanna del danneggiante per omicidio colposo in relazione al medesimo fatto. Avverso tale decisione, veniva proposto ricorso in Cassazione.
La decisione.
In conformità ad altri precedenti (Cass. Sez. U. 26/01/2011, n. 1768, Cass. 02/08/2004, n. 14770), il codice di procedura penale del 1988 ha fatto venir meno il principio dell’unitarietà della funzione giurisdizionale, introducendo il diverso principio della autonomia, parità ed originarietà degli ordini giurisdizionali; ciò in conformità ai criteri in tale direzione dettati dalla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (art. 2 nn. 22-25 e 53) ed anche in conseguenza dei reiterati interventi della Corte Costituzionale sugli art. 25, 27 e 28 del cod. proc. pen. del 1930.
Questa scelta di fondo è attenuata dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo sugli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, disciplinate dall’art. 651 con riferimento al giudicato di condanna e dall’art. 652 con riferimento al giudicato di assoluzione nei giudizi civile ed amministrativo di danno, dall’art. 653 con riferimento al giudizio disciplinare, dall’art. 654 con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negli “altri” (diversi da quelli precedenti) giudizi civili ed amministrativi.
Infatti, l’art 651, comma 1, cod. proc. pen., dispone testualmente: «la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale». Secondo costante insegnamento, per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l’una e l’altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
La ricostruzione storico-dinamica è quindi preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio. Tuttavia, il giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio, può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull’apporto causale nella produzione dell’evento (vedi precedenti: Cass. 28/03/2001, n. 4504; Cass. 28/05/2015, n. 11117; Cass. 01/03/2004, n. 4118; Cass. 28/09/2004, n. 19387).
Avv. Carmine Lattarulo ©
Il giudice civile può modificare la percentuale di colpa accertata dal giudice penale
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