Cassazione Civile Sez. Lavoro 17 maggio 2018 n. 12093: la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (cd parametri medi), non richiede una specifica motivazione.
Il fatto.
I ricorrenti denunciavano in Cassazione la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 140 del 2012 e del d.m. n. 127 del 2004, perché, in una causa di lavoro, Tribunale e Corte di appello, nel liquidare le spese di lite in euro 10.000,00, oltre accessori di legge, avevano violato i parametri di cui alla Tabella A allegata al d.m. 140/2012 perché per le controversie di valore indeterminabile la richiamata tabella prevede la somma di euro 5400,00. Aggiungevano che, applicando i criteri di liquidazione previsti dal d.m. n. 127 del 2004 potevano essere riconosciuti € 1143,00 per diritti ed € 2662,50 per onorari.
La decisione.
E’ orientamento consolidato del Supremo Collegio, secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (cd parametri medi), non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.
Riassumendo i principi che hanno creato l’orientamento, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017 n. 16990), in generale, il giudice ha l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o elimina, perché non dovute (Cass. Civ. del 12 gennaio 2018 n. 657; Cass. Civ. Sez. VI 11 dicembre 2017 n. 29594; Cass. Civ. Sez. VI 6 giugno 2017 n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238, Cass. Civ. Sez. VI 30 marzo 2011 n. 7293; Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007 n. 2748), nonché quelle riconosciute in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass. Civ. Sez. VI 23 agosto 2017 n. 20325; Cass. Civ. Sez. I 01 agosto 2007 n. 16993); al contrario, per i parametri medi, il giudice non incontra particolari obblighi di motivazione (Cass. Civ. Sez. Lav. 17 maggio 2018 n. 12093; Cass. Civ. Sez. VI 19 ottobre 2016 n. 21205; Cass. Civ. Sez. II 30 giugno 2015 n. 13400; Cass. Civ. Sez. Lav. 23 giugno 1997 n. 5607; Cass. Civ. Sez. I 19 ottobre 1993 n. 10350; Tribunale di Taranto Sez. III 27 settembre 2017 n. 2436) che invece sussistono allorquando liquida parametri diversi (Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238; Cass. Pen. Sez. V 8 luglio 2014 n. 29934).
Avv. Carmine Lattarulo ©
Il giudice non deve motivare la liquidazione dei parametri medi
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