Cassazione Civile Sezione III 05 maggio 2017 n. 10916: l’art. 2 d.m. 223/92 impone un allegato progettuale riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, ma quando e in che modo le strade debbano essere protette da barriere laterali non è stabilito dal suddetto art. 2.
Il fatto.
Il proprietario di un veicolo convenne in giudizio l’ente propèrietario della strada perchè il suo veicolo sbandò, invase l’opposta corsia di marcia e, non trattenuto dalla barriera laterale, precipitò nella scarpata sottostante. Il Tribunale accolse la domanda integralmente, mentre la Corte di appello la ridusse del 50%. Entrambe le parti ricorrevano in Cassazione, ove l’ente allegava che l’obbligo di barriere laterali sussiste, ai sensi del d.m. 18 febbraio 1992 n. 223, per le sole strade la cui velocità di progetto sia maggior di 70 km/h, mentre la SP213, dove avvenne il sinistro, aveva una velocità di progetto inferiore a 40 km/h.
La decisione.
Il Supremo Collegio, preliminarmente, ha rilevato che l’ente deve provare nei termini di rito “la velocità di progetto della strada nel punto del sinistro, e come e quando tale prova sia entrata nel processo”.
In secondo luogo, ha affermato che non è esatto che le regole dettate dal d.m. si applichino solo alle strade con velocità di progetto superiore a 70 km/h. Per tali strade l’art. 2 d.m. 223/92 impone l’allegazione, al progetto esecutivo, di un allegato progettuale riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare; “ma quando e in che modo le strade debbano essere protette da barriere laterali non è stabilito dal suddetto art. 2”, sibbene dalle “Istruzioni tecniche” allegate al decreto, più volte aggiornate (da ultimo, col d.m. 21 giugno 2004). L’art. 2 delle istruzioni allegate al suddetto d.m. 223/92 stabiliva – senza distinzioni tra tipologie di strade – che le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta fossero posti in opera “essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada (…) accettabili condizioni di sicurezza”. Il successivo art. 3, comma 1, primo alinea, soggiungeva che le barriere laterali dovessero proteggere “almeno i margini (…) di ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall’altezza dal piano di campagna”. In terzo luogo, la colpa della pubblica amministrazione può consistere sia nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica). Il formale rispetto delle prime non vale, dunque, ad escludere di per sé la possibilità della sussistenza d’una colpa generica della p.a.. Pertanto la circostanza che per una determinata strada il d.m. 223/92 non imponga in astratto l’adozione di misure di sicurezza, non esime la p.a. dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell’art. 14 cod. strad., se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti. Si consideri, ad esempio, che il citato d.m. 223/92 si applica unicamente alle strade di nuova costruzione, ma sarebbe assurdo, secondo la Corte, trarre da ciò la conseguenza che per le strade preesistenti la p.a. possa tranquillamente disinteressarsi della sicurezza degli utenti.
Avv. Carmine Lattarulo