Cassazione Civile 27 agosto 2014 n. 18349. La Corte di Appello è in errore laddove esclude l’operatività della polizza sul rilievo che l’incidente sia avvenuuto mentre il danneggiato attraversava il cortile dell’azienda, spazio aperto al pubblico, mentre l’assicurazione era stata stipulata in riferimento alla vita familiare del contraente. Infatti, quando il contratto si occupa del rischio-cane non contiene alcun riferimento alle case del cliente: la relativa garanzia, dunque, non risulta limitata alla residenza del contraente e diventa arbitrario affermare che il luogo di lavoro sia per ciò solo estraneo al concetto di “vita privata” dell’assicurato. In ultima analisi, se la calsuola presente ambiguità, deve prevalere l’interpretazione più rispondente alla buona fede.
Avv. Carmine Lattarulo