Corte di Cassazione Sezione VI 23 febbraio 2016 n. 3545: è tenuto il Ministero e non la Regione; consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, come da tabella B della legge 29 aprile 1976 n. 177, nonchè in un assegno una tantum, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e la presentazione della domanda, nella misura pari al 30% per cento dell’indennizzo spettante al danneggiato a regime.
Il caso.
I genitori esercenti la potestà su una minore chiedevano, nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l’indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 in conseguenza della patologia (“cerebellite immunoimmediata con lieve ritardo delle acquisizioni psicomotoria”) contratta a seguito di vaccinazioni (antipolio, anti DTP, antiepatite B e antimorbillosa). Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Ministero alla corresponsione dell’indennizzo quantificato sulla base dei valori previsti dalla sesta categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. La Corte di appello, decidendo sul gravame proposto dal Ministero della Salute, confermava la decisione di primo grado.
La decisione.
La sentenza è una tipica manifestazione della solidarietà sociale: non è lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative.
La Corte individua innanzitutto il soggetto passivo tenuto all’indennizzo e fà memoria della sentenza n. 12538 del 2011, ove il Ministero della Salute era stato già destinatario di pronuncia di condanna. L’art. 123 del d.lgs. n. 112 del 1998 prevede che sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; altresì resta vigente la legge n. 210 del 1992 che, all’art. 5, prevede il ricorso al Ministero della sanità avverso la valutazione della commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4, entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza della valutazione stessa. Le disposizioni sul contenzioso contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva, né potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale. La legge n. 210 del 1992, art. 5, continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera, competenza fatta salva dal d.lgs. n. 112 del 1998, art. 123 che sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei citati decreti – dell ‘8 gennaio 2002 e del 24 luglio 2003) e di attribuzione alle Regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato).
Il Supremo Collegio affronta anche il problema più importante, ossia l’importo da erogare e richiama l’art. 1 della legge n. 210/1992: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. Il successivo art. 2 dispone: “1. L’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. 2. L’indennizzo di cui al comma 1, integrato dall’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. […]”.
La suddetta disciplina, se per un verso consentiva pure a coloro che avessero subito il danno in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge di presentare domanda anche oltre il triennio dall’evento, limitava comunque l’indennizzo al tempo successivo alla domanda.
Tale limitazione è stata censurata dalla Corte costituzionale che, ravvisandovi un contrasto con il diritto alla salute sancito dall’art.32 Cost., con sentenza del 18 aprile 1996 n. 118, ha dichiarato la illegittimità degli arti. 2, comma 2, e 3, comma 7.
E’ seguito il D.L. 23 ottobre 1996 n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 641 (legge di accompagnamento alla legge finanziaria), in forza del quale l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 210/1992 “consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111”; inoltre ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1, anche nel caso in cui l’indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e la presentazione della domanda alla competente commissione medica (prevista dalla legge n. 210 del 1992 ai fini degli accertamenti sanitari), un assegno una tantum determinato nella misura pari al 30% per cento dell’indennizzo spettante al danneggiato a regime, con esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Siffatta regola ha trovato, infine, più organica espressione nella legge 25 luglio 1997 n. 238 che, integrando la precedente disciplina ha, all’art. 1, ha così previsto: “1. L’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. 2. L’indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l’indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l’indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria […]”. Dunque, solo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie è previsto, oltre all’indennizzo di cui all’art. l della Legge 210/92, un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo, dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso.
Quest’ultima è infatti chiara nel prevedere che il suddetto assegno una tantum spetti a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica e nel disporre che lo stesso debba essere liquidato, “per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo” (principale), con i criteri forfettari di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 25 luglio 1997, n. 238, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria – cfr. Cass. 7 luglio 2000, n. 9138 -.
Avv. Carmine Lattarulo ®
Il Ministero deve pagare un assegno reversibile per quindici anni ed uno una tantum a chi contrae patologie a seguito di vaccinazione.
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