Cassazione Civile Sezione III 31 ottobre 2014 n. 23167. Mentre nell’ipotesi in cui “l’assicurato non paga il premio pattuito in un’unica soluzione o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell’art. 1901 cod. civ. non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno”, viceversa “nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall*art. 1901, comma secondo, cod. civ., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dall’art. 7 legge n. 990 del 1969” {Cass. n. 23313/^007); è noto, inoltre, che “l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo” (Cass. n. 13545/2006), con la conseguenza che “ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all’articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1969 n.990), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante” (Cass. n. 13545/2006). Ne vale l’indicazione dell’ora del pagamento contenuta nel certificato di assicurazione perchè non deroga alla disciplina legale, secondo cui la riattivazione della garanzia si verifica dopo le ore ventiquattro del giorno del pagamento; LA Corte di Cassazione aveva in precedenza, però, affermato che “la disposizione dell’art. 1899 cod. civ. (a norma della quale l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto), poiché non involge un interesse generale e cogente, non esclude una pattuizione scritta anticipatrice degli effetti contrattuali” (Cass. n. 12305/2005), ma adesso precisa che tuttavia escludersi che detta pattuizione derogatrice possa essere costituita dalla mera indicazione dell’ora di pagamento. Pertanto, morale della favola è che se si verifica un incidente con polizza scaduta anche per il periodo di tolleranza dei quindici giorni, la copertura inizia a decorrere dalle ore 24,00.
Avv. Carmine Lattarulo