Cassazione Civile Sezione III 4 febbraio 2016 n. 2169.
Il caso:
Cliente ed avvocato raggiungono una intesa sul pagamento dei compensi alla fine della controversia, non prima di questa. Giudice di primo e secondo grado confermano la fondatezza della pretesa dell’avvocato. Il cliente ricorre in Cassazione.
La decisione.
Decisum stringato, quanto perentorio. In sole cinque pagine di sentenza, i giudici di piazza Cavour bollano l’accordo, sul pagamento delle prestazioni professionali, raggiunto nel momento in cui queste si sono già compiute, come legittimo; tale accordo è lecito, sebbene non sia stato sottoscritto prima dell’inizio della vertenza. Il Supremo Collegio ricorda che viola l’articolo 2233 codice civile soltanto quell’accordo che riguarda il contenuto patrimoniale e la disciplina del rapporto d’opera intellettuale alla partecipazione del professionista ad interessi economici finali della lite ed esterni alla prestazione professionale: in estrema sintesi, l’avvocato non può pretendere parte del bene. Al di fuori di questo limite, l’accordo raggiunto alla fine della controversia non osta al perfezionamento del negozio giuridico.
Avv. Carmine Lattarulo
Il patto sui compensi tra avvocato e cliente è valido anche se deciso alla fine della lite.
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