Cassazione Civile Sez. VI 17 novembre 2017 n. 27371.
Il fatto.
Il Ministero dell’Interno richiese il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un proprio dipendente per danni commisurati agli emolumenti ad esso versati durante il periodo di assenza dal servizio causato dai postumi riportati e conveniva in giudizio il conducente dell’autotreno che aveva tamponato la vettura a bordo della quale si trovava il dipendente, il proprietario della motrice (risultata sprovvista di copertura assicurativa) e la proprietaria del semirimorchio agganciato alla motrice. In primo e secondo grado, veniva sostanzialmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del proprietario del rimorchio, in quanto non spiegava alcuna efficacia eziologica. Il Ministero ricorreva in cassazione.
La decisione.
La Cassazione emette un principio contraddittorio: in estrema sintesi, proprietario del rimorchio è responsabile in solido con il proprietario della motrice, anzi no: ne risponde il proprietario della motrice.
E’ quanto emerge dalle tre pagine della sentenza in commento. Secondo la Corte, una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un’entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue – secondo il Suremo Collegio – “che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, terzo comma, cod. civ., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante» (Cass. n. 6431/2015, conforme a Cass. n. 2206/1980)”.
Sin qui, il proprietario del rimorchio è responsabile in solido con il proprietario della motrice.
Da questo punto, nasce la contraddizione e testualmente riportiamo il testo: “tale principio è coerente (ad avviso del deducente: incoerente) con quello già emesso dalla Cassazione, con sentenza n. 13200/2012, secondo il quale l’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (c.d. rischio dinamico), che trova giustificazione proprio nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato (mentre, l’autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella specifica ipotesi del “rischio statico”, per il caso che il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano)”.
Ed allora, seguendo questo principio, ne discenderebbe una responsabilità, persino esclusiva, del proprietario della motrice.
In via esemplificativa, per non incorrere in ricercate ed autolesive problematiche di diritto, è consigliabile citare in giudizio, come litisconsorte necessario dell’assicuratore, soltanto il proprietario della motrice, anche perchè, laddove si rilevi un difetto di integrazione del contraddittorio, può sempre essere integrato, ai sensi dell’art. 102 cpc, anche nel corso del giudizio (Cass. Civ. Sez. III 29 luglio 2002 n. 11149).
Avv. Carmine Lattarulo
Il proprietario del rimorchio è responsabile in solido con il proprietario della motrice, anzi no.
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