Cassazione Civile, Sez. III, 3 22 febbraio 2021 n. 4652: non deve lasciare tale opzione alla diligenza del paziente, nella speranza che si rivolga ad altro specialista, in grado di comprendere le suddette implicazioni e di eseguire gli approfondimenti necessari.
La questione.
Si discute se il radiologo abbia una funzione liturgica, quasi notarile, di mera lettura degli esami, oppure se debba procedere d’impulso ad approfondimenti diagnostici, senza che tale opzione sia lasciata alla diligenza del paziente.
La decisione.
E’ errato ritenere che il radiologo si limiti a dare corretta lettura dell’indagine strumentale eseguita, sino a deresponsabilizzarsi completamente, lasciando allo specialista, legato al paziente da un necessario rapporto di affidamento, ogni azione tesa a salvaguardare il bene della salute.
E’ vero che la Cassazione ha recentemente affermato che “non rientra nei compiti dei radiologi chiamati ad eseguire la mammografia ed a darne corretta lettura suggerire lo svolgimento di altri esami o richiedere un consulto di altri specialisti» (Cass. 27.4.2018 n. 10158). Tuttavia, diverso è, invece, il caso in cui, constatata la presenza di un segnale di chiaro allarme (ad esempio, nella sentenza in commento vi era la presenza di un’opacità a contorni sfumati in una mammografia), il sanitario ben potrebbe suggerire al paziente approfondimenti diagnostici, sulla scorta delle linee guida vigenti.
In effetti, “in tema di responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell’adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod.civ., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche” (Cass. Civ. Sez. 3 – ordinanza n. 30999 del 30/11/2018).
Deriva da quanto precede che è lecito attendersi dall’operatore sanitario, chiamato all’effettuazione di un esame diagnostico, non una mera lettura, di carattere liturgico o notarile, degli esiti dell’esame, ma anche l’impulso proattivo, ove tali esiti lo suggeriscano, all’approfondimento della situazione (o alla diretta esecuzione degli stessi, ove egli sia competente a tanto), anche mediante il ricorso ad esami più approfonditi, senza che tale opzione sia lasciata alla diligenza del paziente, non in grado, solitamente, di comprendere tutte le implicazioni della indagine clinica effettuata. Né il diagnosticante può affidarsi genericamente alla speranza che il paziente, anche in mancanza di qualunque evidenziazione della situazione, si rivolga ad altro specialista in grado di comprendere le suddette implicazioni e di eseguire gli approfondimenti necessari.
Avv. Carmine Lattarulo ©