Cassazione Civile 25 settembre 2013 n. 21994. Lo strumento di accertamento sintetico del reddito, il redditometro, è illegittimo se il contribuente da prova che l’alto tenore di vita sia conseguenza dei risparmi accumulati nel tempo. “Non può negarsi” – si legge nella sentenza – “che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni”.
Il redditometro è illegittimo.
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