Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 18 settembre 2013 n. 21356. Il demansionamento non può essere giustificato semplicemente con l’esigenza di evitare il licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21356/2013, respingendo il ricorso di una banca contro la condanna al risarcimento del danno per 25mila euro nei confronti di un proprio dipendente. La Corte di appello, ricordano gli ermellini, ha osservato, correttamente, che “non può ritenersi che il demansionamento sia legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento in quanto mansioni dequalificanti devono essere comunque accettate (e prima ancora proposte, il che non sembra neppure essere stato dedotto) dal lavoratore”. Ne appare condivisibile ancorare il disposto mutamento di mansioni all’esercizio dei poteri imprenditoriali coperti dall’art. 41 della Costituzione “perché tali poteri (tra cui rientra anche lo ius variandi) devono rispettare la norma di cui all’art. 2103 c.c., palesemente violata nella fattispecie”.
Il rischio del licenziamento non autorizza il demansionamento
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