Cassazione Civile Sez. III 18 gennaio 2019 n. 1279: l’art. 141 del codice delle assicurazioni è norma di derivazione comunitaria, che assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante, e prescinde dall’accertamento della responsabilità dell’incidente, sollevando il terzo da rischi e oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice.
Il fatto.
Si discute se l’impresa che assicura l’auto che trasporta il danneggiato (che, ai sensi dell’art. 141 cda deve risarcirlo in tutte le ipotesi, compresa quella in cui il conducente del veicolo in cui vi è il trasportato non sia responsabile), sia operante solo nel caso in cui l’impresa dell’effettivo responsabile aderisca alla CARD.
La decisione.
L’art. 141 C.d.A. testualmente dispone che il terzo danneggiato venga risarcito in via diretta dall’assicuratore del conducente, salva l’ipotesi del sinistro dovuto a “caso fortuito”, e dunque non riconducibile a responsabilità di chicchessia: «1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo». Il diritto di rivalsa dell’assicurazione che ha pagato il risarcimento alla vittima è regolato dal successivo comma 4, della norma in considerazione, ove è sancito che «l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150».
E’ stato sostenuto da alcuni interpreti che tale procedura sia esperibile solo ed esclusivamente quando il sinistro è accaduto tra veicoli regolarmente assicurati con compagnie che abbiano aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, cosiddetta “CARD”, in conformità al disposto del primo comma dell’articolo 150 C.d.A., e all’art. 4 d.p.r. 254/2006, perchè, diversamente, la compagnia assicuratrice perderebbe il diritto di rivalsa, in tali casi facilitato dall’adesione alla Convenzione, trattandosi di una tutela del terzo condizionata all’invocabilità di una convenzione tra assicurazioni in grado di garantire rivalse mediante regolamentazione dei loro rapporti “in stanza di compensazione”.
Tuttavia, questo orientamento non è condiviso dal Supremo Collegio. Infatti, l’art. 141 del codice delle assicurazioni è norma di derivazione comunitaria, che assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante, e prescinde dall’accertamento della responsabilità dell’incidente, sollevando il terzo da rischi e oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice. L’interesse di tutela del terzo che dovrà essere comunque risarcito prevale dunque su ogni questione inerente alla ricerca del responsabile, con esclusione, appunto, del solo caso fortuito che toglie spazio ad ogni possibilità di imputare a chicchessia la responsabilità dell’occorso (cfr Cass. III civile, sentenza n. 16181 il 30/07/2015).
La Suprema Corte ribadisce altro importante principio, intimamente collegato: “riconoscendo tale strumento di tutela, aggiuntiva, al terzo trasportato, la giurisprudenza – con eccezione della sola ipotesi del fortuito che rimane un rischio accollato al terzo come anche all’assicurato – ha quindi disancorato il soddisfacimento del diritto risarcitorio del terzo, comunque dovuto, dalla necessità di coinvolgere in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore [e così anche dagli aspetti puramente interni alla convenzione assicurativa, che riguarda l’assicurazione del trasportato o del responsabile civile, trasferendo sull’assicurazione del trasportante il rischio inerente a irregolarità o invalidità della assicurazione, entro i limiti del massimale convenuto (cfr Cass. Sez. 3 num. 16477/ 2017)].
Infatti, l’interpretazione che accorda massima tutela alla vittima si armonizza con quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di direttive sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ove la disciplina di diritto interno deve essere interpretata considerando la prevalenza della qualità di vittima-avente diritto al risarcimento su quella di assicurato- responsabile, in conformità al principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” in virtù del quale il terzo trasportato ha un incondizionato diritto al risarcimento del danno alla persona causato da circolazione, anche illegale o contra pacta, del mezzo da parte dell’assicuratore del vettore [in proposito, la Corte di Giustizia ha ritenuto nullo ogni patto che condizioni all’identità del conducente la copertura assicurativa del trasportato, rendendo inefficaci e disapplicabili le cd. “clausole di guida esclusiva” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 10.12.2011, nel caso C-442/10, Churchill Insurance Company and Evans c. Wilkinson) mentre la Cassazione ha già ritenuto che il proprietario del veicolo che al momento del sinistro viaggi in qualità di trasportato ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità nel sinistro per averne consentito la circolazione da persona non abilitata o in stato di ebbrezza, salva l’applicazione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 cod. civ. (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1269 del 19/01/2018)].
La Corte rileva che, anche se si volesse ragionare in termini di stretta interpretazione letterale della norma, mettendo da parte, per un momento, lo spirito solidaristico che essa sottende, non è casuale che l’art. 141, co. 1 C.d.A. menzioni solo il caso fortuito come causa escludente il diritto del terzo di agire in via diretta. Sotto l’aspetto lessicale, invero, manca un supporto semantico per dare una diversa interpretazione al disposto, di cui al quarto comma, che regolamenta solo l’azione di rivalsa propria dell’impresa assicuratrice per quanto riguarda il limite di massimale cui è tenuta e le condizioni di cui al CARD.
L’orientamento interpretativo accolto dalla Cassazione e dalla Corte di Giustizia, sotto il profilo del rispetto del diritto della vittima a ricevere un’adeguata e paritaria tutela in ogni situazione, ha una indubbia matrice costituzionale, in quanto evita l’effetto discriminatorio che, diversamente ragionando, si determinerebbe per il terzo trasportato a seconda della situazione in cui versi la compagnia assicuratrice del responsabile, ove si ammetta che il terzo non possa accedere all’azione diretta e debba, invece, convenire il responsabile civile e l’UCI ex art. 126 C.d.A. in ogni ipotesi di inoperatività della convenzione CARD tra assicuratori: ipotesi che, certamente, non è equiparabile al caso fortuito di cui alli art. 141, co. 1 C.d.A., il quale prevede per il terzo il solo accollo del rischio non assicurabile perché imputabile al c.d. “act of God”.
Avv. Carmine Lattarulo ©