Cassazione Civile Sez. III 21 gennaio 2020 n. 1161: deve privilegiarsi la posizione del terzo trasportato in conformità al principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” .
Il fatto.
Si discute se la presunzione di legge di cui all’art. 141 del decreto legislativo 209/2005, – e cioè che il trasportato possa agire nei confronti dell’assicuratore del suo vettore a prescindere dalla responsabilità di quest’ultimo – possa applicarsi anche laddove l’altro veicolo coinvolto non aderisca alla Convenzione Terzi Trasportati.
La decisione.
La Suprema Corte si era già pronunciata con ordinanza n. 1279 del 18.01.2019 della terza Sezione ed aveva affermato il seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 206 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”.
In altro precedente, la Cassazione si era già espressa sull’ambito di applicazione dell’art. 141 cod. ass. in relazione al caso di sinistro in cui uno dei veicoli fosse privo di assicurazione r.c.a. In quell’occasione il Collegio osservò che l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma imponeva di riconoscere al terzo la possibilità di azionare la procedura diretta, a prescindere dall’identificazione del soggetto civilmente responsabile, dalla ripartizione di responsabilità tra conducenti e finanche dall’essere assicurato il veicolo antagonista, salvo esclusivamente il caso fortuito. In questo modo, sarebbe stato possibile tener conto dell’esigenza di salvaguardare la posizione del terzo, non ostacolando il ricorso ad uno strumento di tutela semplificato e più celere, aggiuntivo rispetto all’ordinaria azione nei confronti del proprietario del veicolo e civilmente responsabile. E’ vero – affermò – che riconoscere la legittimazione del terzo trasportato di agire ai sensi dell’art. 141 cod. ass. anche quando nel sinistro è coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato potrebbe pregiudicare la possibilità di rivalsa della compagnia assicurativa, ma “ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover né attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore” (Cassazione Civile Sez. III Sez. 3, 05/07/2017 n. 16477).
Questa giurisprudenza si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia (Corte di giustizia europea 1.12.2011 sentenza Churchill Insurance/Wilkinson) secondo cui l’esatta interpretazione delle direttive europee in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli deve condurre a privilegiare la posizione del terzo trasportato in conformità al principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” con l’unico limite del terzo consapevole della circolazione illegale del mezzo.
Avv. Carmine Lattarulo ©