Cassazione Civile Sezioni Unite 29 settembre 2014 n. 20449. Un vero nodo di Gordio!! Con motivazione articolata, la Suprema Corte a Sezioni Unite esegue un tracciato veramente complicato per colmare apparenti lacune del codice di procedura civile in tema di competenza per territorio e finisce per complicare ulteriormente le cose. Era sorto, infatti, in seno alla sezioni della stessa corte, un severo contrasto in merito alla possibilità di esperire il regolamento di competenza ex art. 42 cpc, investendo la problematica, tutta insieme, della natura del provvedimento da impugnare (ordinanza ovvero sentenza), del suo carattere formale o contenutistico, del suo carattere decisorio, del previo invito alla precisazione delle conclusioni, della distinzione tra I procedimenti prima e dopo la novella 69/2009. La Corte analizza ogni possibile soluzione del caso, stigmatizzando se stessa a volte, e recependo consigli dalla dottrina, giungendo, per farla breve, alla seguente conclusione: laddove il provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza, che decida sulla competenza ovvero sull’incompetenza, senza la preva precisazione delle conclusioni, è impugnabile con il regolamento di competenza; laddove, invece, si tratti di una ordinanza che faccia proseguire il processo, senza la preventiva precisazione delle conclusioni, detta ordinanza non potrà essere oggetto di regolamento di incompetenza, a meno che il giudice affermi in modo oggettivo che la sua decisione risolve comunque di fronte a lui la questione di competenza (affermazione quest’ultima rindondante che non dice proprio un bel niente). Invitando l’interlocutore a leggere la sentenza, quello che si comprende è che sia veramente difficile orientarsi in questo tema della competenza territoriale, anche per addetti ai lavori, laddove le regole siano così poco chiare, volutamente incomprensibili, volubili, quando sarebbe più semplice ritenere ammissibile ogni impugnazione, di qualsiasi forma, salvaguardando il contenuto. Una sorta di ritorno al processo romano arcaico, ove l’errore nella pronuncia di una sola parola poteva determinava la morte della parte.
Avv. Carmine Lattarulo