Cassazione Civile Sezione III 19 settembre 2014 n. 19724. Un tale, a seguito di «deficit erettile», si era sottoposto a un intervento chirurgico per l’applicazione di una «protesi semirigida», tuttavia, dopo l’operazione, il paziente perdeva completamente la capacità coeundi e generandi, ossia la capacità di avere normali rapporti sessuali e di procreare. Ne conseguivano evidenti problemi psicologici, di relazione, e da quì, una separazione, con ulteriore stress psico fisico. Senonchè, ricorreva d un secondo intervento di «espianto e reimpianto del cilindro protesico sinistro. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretto l’accertamento eseguito dal giudice del merito, che ha ritenuto l’assoluta mancanza di nesso eziologico tra il comportamento dello staff medico che eseguì l’intervento chirurgico e il danno funzionale e le complicanze lamentati dal paziente. In particolare, veniva accertato che l’inacapcità di avere rapporti sessuali e di procreare può essere una naturale conseguenza dell’applicazione di protesi semirigida e comunque inevitabile del tipo di intervento. Forti dubbi permangono invece sulla motivazione del consenso informato, ritenuto dai giudici di piazza Cavour, sufficientemente prestato tramite la sottoscrizione del modulo e ritenendo attendibile la deposizione di un testimone sulla completezza delle ulteriori informazioni verbali; ha aggiunto che non rileva l’eventuale mancanza del consenso, in ragione della ritenuta adesione del paziente alla scelta di intervenire chirurgicamente, per l’inutilità e l’inadeguatezza della terapia farmacologica. Decisione alquanto opinabile, nel solco della giursprudenza massimalista del consenso informato che individua gravi fonti di responsabilità anche in condotte di medici salva vita, tuttavia non richieste.
Avv. Carmine Lattarulo