Cassazione Civile Sezione III 16 giugno 2014 n. 13670. La disdetta da parte dell’assicuratore a causa di incidente stradale risarcito, laddove sia considerato un comportamento illecito da parte dell’assicurato, faculta quest’ultimo ad agire per la ripetizione dell’indebito pagamento a causa dell’aumento della classe di merito. Tuttavia, non consente di ottenere l’ulteriore pregiudizio derivante dal peregrinare alla ricerca di una nuiova compagnia di assicurazione presso la quale assicurarsi, configurandosi tale danno come mero danno morale. Il pregiudizio non patrimoniale non si configura: è infatti escluso che si possa invocare una vera e propria discriminazione nonostante varie compagnie si siano rifiutate di stipulare un contratto con l’automobilista, penalizzato dalle pessime “referenze” determinate dall’ex assicuratore. Infatti, è principio (per ora, ma ancora per poco) della materia quello sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza dell’11 novembre 2008 n. 26972, secondo il quale il danno morale (sottospecie della categiria del danno non patrimoniale) si configuri soltanto in tre ipotesi: quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato, quando ricorre una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad esempio nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); quando il fatto illecito ha violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Carmine Lattarulo