Corte di Giustizia europea, sentenza 13 febbraio 2014 – C466/12. E’ noto che il titolare di un opera disponga del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsivoglia comunicazione al pubblico delle proprie opere. Ma la Corte ha rilevato che fornire link «cliccabili» verso opere protette costituisce un atto di comunicazione. Infatti, un atto di tal genere è definito nel senso della messa a disposizione di un’opera al pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso. Tuttavia, la comunicazione dev’essere rivolta ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico che non sia stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento dell’autorizzazione della comunicazione iniziale. In tali casi, è possibile rinviare, per mezzo di «link», ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore. Ciò non vuole dire che si possa aggirare il divieto di uso ad un pubblico non abbonato al sito:, in quanto tale pubblico non sarebbe potenziale.
Internet: legittimo linkare opere protette disponibili in acceso libero.
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