Cassazione Civile Sezione III 27 giugno 2014 n. 14635. Il conducente investitore è responsabile anche se al momento dell’impatto rispetta i limiti di velocità prescritti in quel tratto: l’andatura del veicolo, infatti, deve sempre essere adeguata alle circostanze del caso concreto che, ad esempio, ben possono imporre di aspettarsi attraversamenti fuori dalle strisce. Non conta che al momento dell’impatto l’auto proceda alla velocità consentita in condizioni ottimali: l’andatura del veicolo deve invero essere calibrata sulle condizioni del traffico in modo da prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo; pertanto, il conducente deve sempre fornire la prova positiva idonea a superare la presunzione di colpa costituita a suo carico, vale a dire dimostrare che sia stato il pedone a essere imprudente. Nello stesso arresto, la Corte conferma un precedente orientamento secondo il quale sia soltanto l’utilizzatore del veicolo in leasing e non anche il proprietario concedente a risponderne civilmente: si tratta infatti sensi dell’articolo 91, comma secondo, e 196 Cds di un’ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, dal momento che solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui; in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi dell’articolo 23 della legge 990/69, il responsabile, litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore è dunque solo l’utilizzatore (lessee) e non il concedente (lessor).
Avv. Carmine Lattarulo