Cassazione Civile Sez. II 27 agosto 2019 n. 21739: l’IVA non è risarcibile se il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al suo rimborso o alla sua detrazione.
Fatti di causa.
Si discute se al risarcimento del danno debba aggiungersi anche l’IVA, sebbene la riparazione non sia stata ancora eseguita.
La decisione.
Il Supremo Collegio, dirimendo una questione di contratto d’opera, la risolve supplendo ad uno dei tanti principi creati nella materia della circolazione stradale, palestra della responsabilità civile. Quindi, ancorché in relazione ai danni derivanti da circolazione stradale, ma senza che tale diversa genesi del danno possa incidere sulla soluzione da seguire in altra materia, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per la riparazione, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata (cfr. Cass. n. 10023/1997; Cass. n. 1688/2010; Cass. n. 14535/2013).
Trattandosi appunto di un onere accessorio e conseguenziale, deve quindi ritenersi che la richiesta di risarcimento del danno involga in sé anche la richiesta di riconoscimento dell’IVA, che deve quindi essere aggiunta alla somma corrispondente all’importo dei danni.
Non assume rilievo un profilo di novità della domanda, trattandosi di una componente insita nella richiesta risarcitoria.
Avv. Carmine Lattarulo ©