Cassazione Civile Sez. I 27 aprile 2020 n. 8212: va indicato il rating del titolo; è’ ininfluente la qualità del cliente (dipendente di banca).
La questione.
Si discute se il cliente possa agire nei confronti del promotore finanziario per ottenere la nullità del contratto d’investimento, esitato in grave perdita, laddove non abbia ottenuto le necessarie informazioni sul prodotto, ovvero questo non sia stato idoneo al suo profilo.
La decisione.
Il T.U.F. (decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) ed il Regolamento di attuazione Consob (1 luglio 1998 n. 11522 e successive modifiche) dettano regole particolari che integrano e derogano alla disciplina codicistica, imponendo particolari doveri di diligenza da parte degli intermediari professionali a tutela dei risparmiatori. L’art. 21 T.U.F., in particolare, stabilisce che “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. L’art. 28 del Regolamento Consob n.11522/1998 ha precisato, quanto ai doveri di informazione, che gli intermediari autorizzati devono chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore.
Sempre ai sensi dell’art. 28, gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento. Il successivo art. 29, strettamente correlato ai doveri previsti dall’art. 28, stabilisce che gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione ed a tal fine tengono conto delle informazioni di cui al citato art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, inoltre, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un’operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto … in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Va da sé che l’art. 23, comma 6, del T.U.F., prevede un’ inversione dell’onere della prova in favore del cliente stabilendo che nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Tali doveri sono correlati al generale obbligo posto dall’art. 21 lett d) T.U.F. di disporre di risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi.
Nella fattispecie particolare, oggetto di disamina della sentenza, non risultava essere stato indicato il rating del titolo, elemento basilare di ogni investimento in prodotti finanziari.
Ulteriore aspetto peculiare della pronuncia è la irrilevanza della qualità del cliente, dipendente di banca, posto che tale qualifica non implica una particolare conoscenza del mercato e dei prodotti finanziari, nè l’esperienza del cliente può fondarsi sul pregresso acquisto del medesimo titolo negli anni precedenti.
Avv. Carmine Lattarulo ©
La banca risarcisce l’investimento rischioso in default
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