Cassazione Civile Sezione I 15 luglio 2021 n. 20251: l’asimmetria nella informazione è foriera di una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio.
La questione.
Può sussistere nell’ordinamento una sorta di di franchigia dell’omissione informativa?
Le decisione.
Nel quadro di un’accresciuta responsabilizzazione degli intermediari, la Suprema Corte spiega che (testuale) l’art. 21, comma l-bis, TUF, impone di adottare «ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti» e a gestire «i conflitti di interessi anche adottando idonee misure organizzative (volte ad ) evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti» [art. 23, comma 2 (rectius: art. 21 comma 1 bis lett. “b”)]; e ciò non senza, però, fare nel contempo salva l’avvertenza che «quando le misure adottate ai sensi dell’art. 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano» [art. 23, comma 3 (rectius: art. 21 comma 1 bis lett. “c”)].
Quest’ultima disposizione rafforza la convinzione che l’intermediario che intenda promuovere la conclusione di un’operazione in conflitto di interessi deve informarne previamente il cliente («gli intermediari informano chiaramente i clienti prima di agire per loro conto») e solo dopo averne ottenuto il consenso («possano assumere una decisione informata») l’operazione può avere seguito.
L’art. 27 Reg. Consob 11522/1998, ratione temporis, postulava già l’obbligo dell’intermediario di astenersi dalle operazioni in conflitto di interessi se non debitamente autorizzate dall’investitore. In tali ipotesi già si sosteneva che l’esigenza di colmare l’asimmetria informativa tra le parti è foriera di una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio (Cass., Sez. I, 17/04/2020, n. 7905); in altre parole, «la violazione dell’obbligo giuridico di astensione a carico dell’intermediario esclude la necessità dell’accertamento del nesso causale, da ritenersi in “re ipsa”.
Non vi sarebbe ragione di deflettere da siffatto indirizzo in considerazione dei mutamenti normativi, poiché il principio in virtù del quale le operazioni in conflitto di interessi non possono avere seguito senza il consenso dell’investitore non è stato accantonato, con la conseguenza che l’operazione posta in essere dall’intermediario in una situazione di conflitto di interessi del quale egli non abbia previamente informato l’investitore, qualora si riveli pregiudizievole, è fonte di indubbia responsabilità dell’intermediario, dato che solo l’adesione ad essa dell’investitore recide il nesso di causalità altrimenti sussistente tra la violazione dello specifico obbligo informativo a cui è tenuto l’intermediario nel dar corso ad un’operazione in conflitto di interessi e il danno che ne patisce l’investitore.
Avv. Carmine Lattarulo ©
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