Cassazione Civile Sezione I 19 gennaio 2016 n. 806: la banca deve garantire la sicurezza del servizio da manomissioni; la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento.
Il caso.
Un correntista tentava, senza riuscire, di prelevare con bancomat perché l’apparecchio, dopo aver trattenuto la carta, visualizzava la scritta “carta illeggibile” e successivamente “sportello fuori servizio”; segnalava l’inconveniente alla banca che comunicava di tornare il giorno dopo, nel quale constatava il mancato rinvenimento della carta predetta, tramite la quale, nei giorni successivi, ignoti effettuavano consistenti prelievi, peraltro superiore al plafond. Per non fargli mancare nulla … Tribunale e Corte di appello rigettavano la domanda del correntista.
La decisione.
Prescindendo da oneri di allarme su denunce di sottrazione di carta tale da renderla subito inefficace, secondo quanto stabilito da precedenti arresti (Cass. 13777 del 2007) la banca deve porre in essere strumenti idonei a garantire gli impianti da manomissione, rispondendo in mancanza dei relativi rischi. I giudici di piazza Cavour affermano che, ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere.
L’art. 1176 secondo comma, cod. civ. lascia imprecisata la questione della misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, ma la sua valutazione di carattere tecnico deve essere commisurata alla natura dell’attività ed in particolare alla specificità dell’obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l’erogazione di denaro.
Non esula, poi, il comportamento omissivo di un istituto, sollecitato della sottrazione della carta, che non pone immediatamente il blocco della carta. Del pari non ignonorabile un comporamento del bancario che consente un prelievo in misura molto superiore al plafond contrattuale da valutarsi come un ulteriore profilo di malfunzionamento del sistema da valutarsi ai fini di un esame complessivo della diligenza professionale posta a carico della banca.
Avv. Carmine Lattarulo