Cassazione Civile Sezione III 18 dicembre 2015 n. 25442: ai sensi dell’art. 31 comma III del d. lgs 1998 n. 58, la banca è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, nonchè deve adottare idonee misure di controllo interno, ex art. 21 comma I d. lgs 1998/58.
Il caso. Un risparmiatore consegnava cospicua somma in contanti nella mani di un promotore finanziario di una banca, il quale non provvedeva nè ad investirila, nè a restituirla. La banca veniva condannata dal Tribunale di Milano alla restituzione della somma, mentre la Corte di Appello rigettava l’impugnazione della banca.
La decisione. L’intermediario finanziario risponde di illecito compiuto in danno di terzi – art. 31.3 D.L.gs. del 1998 n. 58 – dal suo promotore che lo abbia commesso in tale veste, con conseguente responsabilità dell’ intermediario per effetto della correlazione – essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria – tra 1′ illecito e il conferimento dell’ incarico di promuovere affari, il cui espletamento abbia reso possibile o anche solo agevolato la condotta illecita, tanto più se al fatto dannoso abbia concorso un comportamento colpevole dell’ intermediario, che abbia omesso di osservare i doveri prescritti dalla legge. Infatti, l’art. 21.1 del d. lgs n. 58 del 1998, ratione temporis applicabile, prevede che le banche “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati (profilo privatistico e pubblicistico); […] d) disporre dì risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati”. Debbono inoltre adottare cautele efficaci e controllare 1′ attività del collaboratore perchè non violi generali obblighi di correttezza e diligenza nello svolgimento del rapporto instauratosi con 1′ investitore, non deroghi specifici obblighi richiesti dalla particolare natura dell’ attività imprenditoriale e professionale esercitata [sul cui corretto esercizio, tramite il suo preposto, il consumatore di prodotti finanziari confida (ex multis Cass. 6033 del 2008)], non ometta di osservare normative comunitaria e costituzionale di tutela del risparmio (art. 47).
La Cassazione ha altresì precisato che circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro in contanti non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività delle stesso e la consumazione dell’illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale dell’intermediario preponente.
Avv. Carmine Lattarulo