Cass. Civ. Sez. VI 30 agosto 2016 n. 17407: il credito risarcitorìo della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall’assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto dì vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti e pagati.
Il fatto.
Una vittima di incidente stradale percepiva dall’Inail l’indennizzo dovutogli per legge, ma questi, nel giudizio contro ì responsabili del sinistro, formulava azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti dell’impresa assicuratrice, sottraendo, di fatto, una cospicua somma dal risarcimento. La Corte di appello sottraeva dalla liquidazione del risarcimento tutta la rendita percepita dall’Inail, eccezion fatta per gli importi sostenuti dall’assicuratore sociale a tìtolo di spese mediche. Il danneggiato ricorreva in Cassazione.
La decisione.
Sentenza manifesto. Tutti in piedi: il Consigliere relatore è il Dott. Marco Rossetti il quale salva il ricorrente da evidenti vizi di forma del ricorso [altri relatori avrebbero dichiarato l’inammissibilità del ricorso in cassazione (procedimento dalle regole per niente chiare) in due righe; quando chi giudica è persona competente, ma soprattutto di buon senso, il formalismo cede al diritto ed alla giustizia].
Ebbene, la sentenza mette finalmente ordine al dibattito del danno differenziale (ossia la possibilità che il danneggiato possa ottenere un ulteriore risarcimento dal responsabile civile (e quindi dalla sua assicurazione) oltre all’indennizzo dovuto dall’Inail. Com’è noto, il legislatore non conosce questo istituto di (quanto più opportuna) creazione giurisprudenziale. Il Collegio dichiara senza mezzi termini che la sottrazione “risarcimento assicurazione – indennizzo Inail” è errata. La Cassazione afferma: “se l’assicuratore sociale, in forza della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esserci surrogazione; il credito risarcitorìo della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall’assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto dì vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti” (e pagati). Quindi, secondo la Cassazione, la sottrazione potrà operarsi solo se i titoli di poste sono identici. Andando per gradi, nessun dubbio sussiste in punto di danno biologico: “la nozione civilistica di tale pregiudizio (desumibile dall’art. 38 cod. ass. che secondo questa Corte è espressione d’un principio generale) coincide con la nozione assicurativa (art. 13 d. Igs, 23.2.2000 n. 38)”. Quindi, il calcolo differenziale andrà dunque effettuato sottraendo dal credito risarcitorio civilistico l’importo pagato dall’Inail, ma, attenzione, per la stessa voce. A tal fine deve ricordarsi che, per le invalidità permanenti superiori al 16%, l’Inail paga all’assicurato una rendita. L’importo di questa rendita è stabilito dalla ‘Tabella che costituisce l’Allegato 5 al dm. 12.7.2000. Il valore risultante dalla suddetta tabella è poi maggiorato di un quid variabile in funzione del reddito della vittima. Ciò è stabilito dall’art. 13, comma 2, lettera (b), d. Igs. 38/2000, secondo cui: ‘le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’attribuzione di un’ulteriore quota di rendita (…) commisurata (…) alla retribuzione dell’assicurato (…) per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali”. L’ulteriore quota di rendita è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per il coefficiente stabilito dall’Allegato 6 al d.m. 12.7.2000. Così, ad esempio, per le menomazioni dal 26% al 35% la rendita è aumentata moltiplicando la retribuzione della vìttima per il coefficiente 0,6; mentre per le menomafioni dal 36% al 30% la rendita è aumentata moltiplicando la retribuzione della vittima per il coefficiente 0,7. Pertanto, quando ricorrano i presupposti dì fatto di cui all’art. 13, comma 2, lettera (h), d. Igs. 38/2000, l’INAIL liquida all’avente diritto un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con quell’indennizzo, infatti, l’INAIL compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Da quanto esposto consegue che quando la vìttima di un illecito aquiliano abbia percepito anche l’indennizzo da parte dell’Inail, per calcolare il danno biologico permanente differenziale è necessario: determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa la personalizzazione o “danno morale” che dir si voglia, attesa la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale; sottrarre dall’importo ottenuto non il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’Inail, ma solo il valore capitale della quota dì rendita che ristora il danno biologico (cfr sentenza n. 13222 del 26.6.2015). Quindi, riassumendo, il relativo indennizzo assicurativo potrà essere detratto dal risarcimento aquiliano solo se la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio di questo tipo e lo abbia riscosso. Negli altri casi, l’indennizzo resta acquisito alla vittima, ma né potrà essere defalcato dal credito risarcitorio di questi ultima per altre voci dì danno, né potrà dar luogo a surrogazione: se infatti la vittima non ha patito alcuna riduzione della capacità di guadagno, non vanta il relativo credito verso il responsabile, e se quel diritto non esiste, non può nemmeno trasferirsi all’Inail.
Il Dott. Marco Rossetti precisa, poi, altri due dicta, di cui tutto l’ordinamento giudiziario ne ha veramente bisogno: 1) il risarcimento del danno biologico temporaneo in nessun caso potrà essere ridotto per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale, dal momento che l’Inail non indenizza questo tipo di pregiudizio, e se non v’è pagamento non può esserci — per quanto detto – surrogazione; 2) le spese mediche sostenute dall’Inail non possono essere detratte dal risarcimento aquiliano se il responsabile non le ha pagate al danneggiato; la Cassazione testualmente: “così, dato un danno biologico di 100 e spese mediche per 30 anticipate dall’Inail, il responsabile avrà causato un danno complessivo di 130: delle quali 100 andranno pagate alla vittima, e 30 all’Inail. Resta però fermamente escluso, per quanto detto, che a causa della surrogazione dell’Inail il danno biologico della vittima (100) possa essere ridotto a 70 per tenere conto della surrogazione” (sic!).
La sentenza ha un discreto pregio sistematico, perchè mette ordine nel colpevole silenzio del legislatore e nella incertezza della giurisprudenza di merito.
Restano, di fatto, problemi di carattere applicativo. Come può operarsi la sottrazione? Il risarcimento aquiliano è in capitale, quello sociale è in rendita. Come si sottrae dal capitale una rendita? Bisognerà capitalizzare la rendita. Il calcolo della capitalizzazione delle rendite è tutt’altro che semplice, si adoperano apposite tabelle di coefficienti (art. 39, DPR n. 1124/1965) stabilite dall’Inail di concerto con il Ministero del lavoro e aggiornate ogni 5 anni, come ad esempio quelle pubblicate nel DM del 01/04/2008. L’operazione non è semplice già per gli addetti ai lavori, figurarsi per un interprete (giudice od avvocato, che dir si voglia). Si suggerisce il seguente metodo: si prenda la capitalizzazione della rendita, così come calcolata dall’Inail; atteso che suddetta capitalizzazione INAIL preveda anche l’incremento, giusto allegato 6 del dm12.7.2000, così come previsto dall’art. 13 comma II d. lgs 2000/38, della quota anche patrimoniale, al fine di rendere omogenei i due addendi, nel risarcimento che deve corripondere l’assicuratore, calcolare ivi anche il danno patrimoniale attraverso i coefficienti di capitalizzazione (utilizzare le facilissime tabelle del regio decreto 9.10.1922 n. 1403); in questo modo, entrambi gli addendi (risarcimento aquiliano e indennizzo sociale) contengono il danno unitario ma nella doppia veste biologica e patrimoniale. Un secondo metodo suggerito sarebbe quello di chiedere all’INAIL la specificazione del calcolo della capitalizzazione e sottrare dal capitale la quota per danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa. Il risultato ottenuto (capitalizzazione della rendita in punto di solo indennizzo biologico) andrà a sottrarre il risarcimento aquiliano di danno biologico.
Questo secondo metodo si rivela più esatto rispetto al primo, in quanto il criterio di calcolo del danno patrimoniale aquiliano attraverso le tabelle del regio decreto 9 ottobre 1922 n. 1403 è più restrittivo rispetto a quello operato in ambito sociale attraverso i coefficienti di cui all’allegato 6 del dm 12.07.2000: ne conseguirebbe (diversamente, nel primo metodo) una sottrazione (surroga) maggiore di quanto l’assicuratore del responsabile abbia erogato ed, in ultima analisi, un minor risarcimento differenziale per il danneggiato.
In entrambi i metodi, non va mai detratto dal risarcimento dell’assicuratore la quota spese sanitarie pagate dall’Inail, soventemente non risarcite dall’assicuratore del responsabile, altrimenti, per quanto detto sopra, si ritorce ai danni della vittima del sinistro.
Avv. Carmine Lattarulo
La Cassazione detta le linee guida del danno differenziale
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