AGCOM 30 novembre 2016 n. 26255.
A pag. 9/44 delle condizioni di polizza Modello AZ FI000 ATVT RCAARD N4RARD 01072014 0014, di nota impresa assicuratrice, questa predispose: “L’assicurato si impegna a ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica (totalmente gratuita per il danneggiato) secondo le modalità di seguito indicate […]: il danneggiato si rivolge ad un’associazione consumatori (elenco su www.conciliazioneauto.ania.it) […]; l’impresa, in caso di violazione degli impegni sottoscritti, applicherà direttamente una penale di 500 euro da detrarsi dalla somma eventualmente dovuta a titolo di liquidazione, con il limite di quest’ultima”.
Con il provvedimento n. 26255 del 30 novembre 2016, pubblicato sul bollettino n. 46 del 27 dicembre 2016, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato la vessatorietà della clausola, ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere f), e t), del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L’Autorità ha deliberato, quindi, la vessatorietà della stessa e ha disposto che la società assicuratrice pubblichi un estratto del provvedimento sul proprio sito internet con adeguata evidenza. Questa la delibera dell’AGCOM: a) che la clausola descritta al punto II, sub a), del presente provvedimento integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettere f) e t), nonché 34, comma 2, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; b) che la clausola descritta al punto II, sub b), del presente provvedimento integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettere f) e t), nonché 34, comma 2, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.
A pag. 30 del libro “Le spese legali nella circolazione stradale” di Altalex Editore, Luglio 2016, a firma del sottoscritto editorialista, quattro mesi prima del provvedimento, era stata già denunciata la vessatorietà della clausola per gli stessi articoli poi richiamati dall’AGCOM. Nel testo del libro, veniva denunciato che la clausola fosse nulla ai sensi:
dell’art. 33 del codice del consumo: “1.Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; […] f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”;
dell’art 34 del codice del consumo: “[…] 5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”;
dell’art. 36 del codice del consumo: “1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. 2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: […] b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto. 3. La nullita’ opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
Inoltre, era stato opportunamente osservato nel libro che, secondo la Corte di Giustizia europea, “una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Si considera che una clausola non sia stato oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto […] qualora il professionista affermi che che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova” (Corte di Giustizia europea 5 aprile 1993 n. 93/13).
In ultima analisi, l’impresa assicuratrice, così facendo, non si limitava a disconoscere soltanto il diritto al pagamento delle spese stragiudiziali, ma il diritto di farsi difendere, garantito dall’art. 24 della Costituzione, obbligando il danneggiato a farsi assistere da organismi scelti dall’impresa stessa e introducendo un nuovo filtro all’autorità giudiziaria, che si sommava a quello della negoziazione assistita.
Avv. Carmine Lattarulo