Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 13 dicembre 2013 n. 27940. La proprietà pro quota dell’immobile non dà automaticamente diritto al parcheggio nel cortile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 27940/2013, respingendo il ricorso di una famiglia di Catania contro il Sovrano ordine militare di Malta proprietario della grande parte di un palazzo storico. La Corte territoriale, con motivazione logicamente corretta e non censurabile, spiega la Cassazione, ha chiarito che correttamente era stato impedito il parcheggio in quanto il relativo esercizio “oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari”, avrebbe impedito all’altro condomino, l’ordine maltese, di utilizzare il cortile “per l’introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà posti a pianterreno, destinati in parte… a rimessa, stalla, garage”. Tutto ciò in considerazione delle caratteristiche di forma e grandezza del cortile “nonché della “posizione e strumentalità dello stesso in relazione alle altre parti dello stabile”, desumibili dall’esame “della documentazione grafica e fotografica fornita dalle parti, oltre che dalle descrizioni contenute negli atti di causa”. La Suprema corte ha dunque ritenuto provato che il cortile “non si prestasse al parcheggio di autovetture, ma soltanto al passaggio delle persone ed al transito dei veicoli diretti nelle rimesse, aventi accesso dal medesimo, facoltà il cui esercizio sarebbe stato ostacolato o reso incomodo dalla presenza di veicoli in sosta”. “Tale argomentazione – prosegue la sentenza – è perfettamente rispondente alla fondamentale regola di cui all’art. 1102 co. 1 c.c., secondo la quale l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e non impedire il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto”.