Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 2 dicembre 2013 n. 27730. La circostanza che un marito, nel corso del suo matrimonio, abbia una figlia dall’amante senza aver nemmeno accennato alla moglie l’intenzione di separarsi, non basta ad addebitargli la colpa per il naufragio del matrimonio. La Cassazione, con la sentenza 27730/2013, ha infatti convalidato la separazione senza addebito di colpa esaminando la vicenda di un coppia friulana, molto in vista per gli incarichi politici di lui, nonostante l’uomo avesse appunto avuto una figlia fuori dal matrimonio mentre l’unione con la moglie era ancora in piedi. Tanto che marito e moglie erano partiti con amici, per una crociera ai caraibi, quando il coniuge infedele già aspettava la figlia dalla donna con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale. Senza successo, la moglie tradita si è rivolta alla Cassazione per sentir condannare l’ex marito all’addebito. La Suprema Corte ha rilevato che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi prima che fosse iniziata la relazione extraconiugale e che la crociera ai Caraibi “non era sufficiente a dimostrare il ripristino dell’unione coniugale” in quanto da questa vacanza non potevano dedursi “elementi sufficienti a dimostrare il recupero del profilo spirituale del vincolo, in mancanza del quale la sola persistenza del legame materiale si risolveva in un simulacro di vita coniugale”. In primo grado, il Tribunale di Udine nel 2008, aveva dichiarato la separazione della coppia su ricorso depositato dalla moglie nel 2006 – dopo 8 anni di matrimonio – e aveva inflitto l’addebito al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, ad avviso dei giudici di merito “conclamato dal concepimento con un’altra donna di una figlia nata” all’inizio del 2006. Il tribunale aveva riconosciuto alla moglie il diritto ad un assegno mensile di 4.500 euro. La Corte d’Appello di Trieste, nel 2009, su ricorso del marito, escludeva che la separazione fosse addebitabile ad una delle due parti in quanto la crisi – in base agli accertamenti dei giudici di merito sarebbe iniziata nel 2003 mentre la relazione extra aveva preso l’avvio solo nel 2004 – e riduceva l’assegno a 3.350 euro. I giudici d’appello, scrive la Cassazione, a proposito della riduzione dell’assegno, “hanno anche plausibilmente apprezzato la concreta e non solo teorica potenzialità di incrementi reddituali da parte della ex moglie, per via della sua possibile opzione di svolgere a tempo pieno e non solo parziale l’attività dipendente cui già proficuamente attendeva”.
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