Cassazione Civle Sezione III 13 giugno 2014 n. 13537. La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si rende conto che esse saranno letali, può ben integrare un danno non patrimoniale da risarcire iure successionis. Ma risulta risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la sua fine era imminente: quando manca questa consapevolezza l’esistenza di un danno non patrimoniale del genere non è nemmeno concepibile, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (nel caso di specie, la vittima subisce una contusione allo sterno e muore succcessivamente per una fibrillazione ventricolare e quindi non morì lucidamente, ossia non poteva ragionevolmente prevedere che sarebbe morto a causa della contusione. Un altro importante principio richiamato dalla Suprema Corte, consiste nella decurtazione dal danno patrimoniale delle pensioni di reversibilità percepite.
Carmine Lattarulo