Cassazione Civile Sezione III 10 ottobre 2014 n. 21401. Un extracomunitario raggiungeva sua moglie in Italia in stato interessante, otteneva un permesso di soggiorno con divieto di lavoro, nonostante lo avesse ottenuto, provvedimento che fu annullato già prima che nascesse il figlio. La Corte Suprema ha affermato che se è vero che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche nei casi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona, è altrettanto vero che vi deve essere un danno, almeno allegato, per ottenere un risarcimento. La lesione d’un interesse giuridicamente protetto, infatti, non costituisce di per sé il danno. La lesione dell’interesse è la causa dell’esistenza del danno, ma non si identifica con esso: tanto è vero che possono esservi lesioni di diritti non seguite da danni, e danni non causati da lesioni di diritti. La Corte fa l’esemio di una malattia non diagnosticata tuttavia irrimediabilmente incurabile, oppure una mancata irrigazione di un campo da parte di un esecutore in un giornidi pioggia. Sono casi tipici di violazione di un interesse senza tuttavia produrre danno. Il danno risarcibile consiste invece in una perdita, causalmente collegata alla lesione d’un interesse giuridicamente protetto. Non è quindi sufficiente ostendere in giudizio l’accertata violazione di un diritto e dell’interesse che lo sottende, per invocare il risarcimento del danno. Sarà necessario anche dimostrare l’effettiva sussistenza d’una perdita, patrimoniale o meno, oggettivamente esistente ed apprezzabile, e comunque tale da superare una soglia minima di apprezzabilità, da valutarsi caso per caso con apprezzamento insindacabile del giudice di merito.
Avv. Carmine Lattarulo