Cassazione Civile 30 settembre 2015 n. 19541. Il caso riguarda una paziente morta a causa di un arresto cardiaco per complicanza embolica di un trattamento iniettorio di ozonoterapia alle cosce. I congiunti della vittima avevano ottenuto un parziale risarcimento da parte del medico, riservando l’ulteriore richiesta del danno nei confronti della struttura ospedaliera, in quanto l’attività medica era stata eseguita in un luogo non consentito, sicché la violazione di tale regola implicava l’obbligo del medico di rispondere di ogni eventuale pregiudizio. Trattasi di una transazione parziale accompagnata – nonostante la sentenza non lo dica chiaramente e formalmente – da un pactum de non petendo tra i familiari ed il medico. Ebbene, secondo la Corte, l’art. 1304 cod. civ. prevede che la transazione «fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare»; ciò significa che gli altri debitori hanno la possibilità di avvalersi degli effetti positivi che derivano dalla transazione conclusa tra il creditore ed uno di loro. Le Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2011 n. 30174, avevano già affermato che la transazione pro quota, «in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente»; le Sezioni Unite hanno poi anche aggiunto che l’effetto liberatorio dell’art. 1304, primo comma, cod. civ. non si riferisce a questa fattispecie, avendo come campo di applicazione soltanto la transazione avente ad oggetto l’intero debito, in quanto «è la comunanza dell’oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti». Il tutto con la ovvia precisazione per cui stabilire se la transazione abbia avuto ad oggetto l’intero debito o solo la quota del debitore che ha transatto costituisce una tipica attività del giudice di merito.
Nella sentenza, la Corte approfitta per avallare ulteriormente il principio del contratto di spedalità: l’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere. La responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, con conseguente applicazione dell’art. 1228 cod. civ. anche nei rapporti tra il medico e la struttura (Cass. 13 aprile 2007 n. 8826, Cass. 14 giugno 2007 n. 13953, Cass. 26 giugno 2012 n. 10616).
Avv. Carmine Lattarulo