Cassazione Civile Sezione III 3 dicembre 2015 n. 24630: il particolareggiato prospetto redatto dal consulente dell’assicuratore non consente di dichiarare la congruità della relativa stima, senza indicare le ragioni della inattendibilità della diversa valutazione compiuta dal CTU.
Il caso. Un danneggiato vincitore in primo grado per danno da sinistro stradale, si vedeva ridurre le somme in appello promosso dall’assicuratore, perchè il Tribunale disattendeva le risultanze della CTU a fronte della perizia di parte del consulente dell’assicuratore.
La decisione. Il “particolareggiato prospetto” redatto dal consulente dell’assicuratore non consente di dichiarare la congruità della relativa stima, senza indicare le ragioni della inattendibilità della diversa valutazione compiuta dal CTU (laddove si ometta altresì di esaminare le fatture allegate dallo stesso danneggiato). Questa è la motivazione tanto stringata e concisa addotta dalla III Sezione, quanto del pari giustificatissima su profili logico giuridici. Non si registrano, infatti, precedenti pronunce con le quali il Supremo Collegio avesse deciso in ordine ad una CTU sovvertita da una perizia di parte, senza peraltro alcuna motivazione. La assenza di pronunce di tal guisa è sintomatica della singolarità del caso in questione. Infatti, da sempre, il giudizio di adesione già all’operato dello stesso CTU, consistente nella funzione di risolvere questioni di ordine tecnico e non giuridico, obbliga il giudice del merito ad una valutazione che dia sufficiente ragione del proprio convincimento (Cass. Civ. Sez. II 21 marzo 2011 n. 6399; Cass. Civ. Sez. I 8 maggio 2008 n. 11477; Cass. Civ. Sez. I 9 giugno 1998 n. 5677; Cass. Civ. Sez. Lav. 4 febbraio 1997 n. 1042; Cass. Civ. Sez. I 9 dicembre 1983 n. 7295; Cass. Civ. Sez. II 22 aprile 1982 n. 2491). Laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni già del suo consulente tecnico d’ufficio (e non di quello di parte), è tenuto, incorrendo altrimenti in vizio della motivazione, a motivare laddove vi siano censure (Cass. Civ. Sez. I 20 marzo 2013 n. 7041; Cass. Civ. Sez. I 20 marzo 2013 n. 7041; Cass. Civ. Sez. II 30 ottobre 2009 n. 23063; Cass. Civ. Sez. III 24 aprile 2008 n. 10688; Cass. Civ. Sez. III 01 marzo 2007 n. 4797; Cass. Civ. Sez. I 13 dicembre 2006 n. 26694; Cass. Civ. Sez. III 14 febbraio 2006 n. 3191; Cass. Civ. Sez. II 20 maggio 2005 n. 10668; Cass. Civ. Sez. I 21 marzo 2003 n. 4140; Cass. Civ. Sez. III 11 marzo 2002 n. 3492; Cass. Civ. Sez. I 22 febbraio 2000 n. 1975; Cass. Civ. Sez. II 24 novembre 1997 n. 11711; Cass. Civ. Sez. Lav. 04 febbraio 1997 n. 1042; Cass. Civ. Sez. III 21 febbraio 1995 n. 1863; Cass. Civ. Sez. Lav. 24 aprile 1987 n. 4007; Cass. Civ. Sez. Lav. 12 marzo 1982 n. 1615; cass. Civ. Sez. III 17 settembre 1980 n. 5280; Cass. Civ. Sez. III 08 maggio 1979 n. 2639; Cass. Civ. Sez. Lav. 03 aprile 1979 n. 1932 ), non potendo risolvere la controversia in forza di semplici richiami (Cass. Civ. Sez. Lav. 03 maggio 1990 n. 3678; Cass. Civ. Sez. Lav. 02 maggio 1990 n. 3615) con adesioni acritiche (Cass. Civ. Sez. Lav. 16 giungo 1995 n. 6822; Cass. Civ. Sez. Lav. 21 ottobre 1994 n. 8669; Cass. Civ. Sez. Lav. 04 agosto 1994 n. 7227; Cass. Civ. Sez. II 09 maggio 1987 n. 4288), generiche Cass. Civ. Sez. II 23 giugno 1995 n. 7150) essendo invece necessario formulare motivazioni, con argomentazioni logiche e adeguate (Cass. Civ. Sez. II 18 dicembre 1981 n. 6718; Cass. Civ. Sez. Lav. 26 gennaio 1983 n. 725) che diano sufficiente ragione del proprio convincimento (Cass. Civ. Sez. II 21 marzo 2011 n. 6399; Cass. Civ. Sez. I 8 maggio 2008 n. 11477; Cass. Civ. Sez. I 9 giugno 1998 n. 5677; Cass. Civ. Sez. Lav. 4 febbraio 1997 n. 1042; Cass. Civ. Sez. I 9 dicembre 1983 n. 7295; Cass. Civ. Sez. II 22 aprile 1982 n. 2491; Cass. Civ. Sez. Lav. 02 maggio 1990 n. 3615; Cass. Civ. Sez. II 16 dicembre 1986 n. 7557; Cass. Civ. Sez. Lav. 18 gennaio 1983 n. 453). Pertanto, si comprende a piene mani che, se la motivazione di adesione del giudice alle valutazioni del CTU si connota già come fortemente condizionata da un dovere di specificità, a maggior ragione tale dovere aumenta laddove sia la perizia di parte ad assurgere a prova, peraltro contro le valutazioni dello stesso CTU, a fronte di allegate produzioni fiscali della controparte.
Avv. Carmine Lattarulo