Cassazione penale Sezione IV 1 dicembre 2014 n. 50053. In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato (mediante il c.d. alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile al quale il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore dì fiducia (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013; Sez. 4, n, 18654 del 21/3/2013; Sez. 4, n. 27736 del 08/05/2007). L’art. 356 cod. proc. pen. prevede soltanto la facoltà del difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all’eventuale sequestro, «senza diritto di essere preventivamente avvisato». E l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., a sua volta, impone alla Polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art, 356 cod. proc. pen., soltanto l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non pane alcun obbligo di avviso per il difensore, né l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio nel caso l’indagato non intenda farsi assistere da chicchessia. Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa dell’indagato, né il mancato avviso al difensore, né l’aver proceduto da parte della Polizia giudiziaria senza attendere l’arrivo del difensore, anche qualora questi abbia comunque avuto notizia dell’imminente perquisizione e intenda parteciparvi (vedi Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992).
Avv. Carmine Lattarulo