Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 18 dicembre 2013 n. 28350. La proprietà di un condomino della scala di sua proprietà per accedere al suo appartamento non include anche l’area sottosnate del sottoscala, appunto, che può anche essere venduto separatamente. La vicenda parte dalla chiusura da parte dei proprietari di un appartamento posto al piano terra, di una palazzina di Padova, di una porta che permetteva l’accesso ad un vano sottoscala, facendone così un uso esclusivo, giustificato con il fatto che il locale aveva anche un’altra apertura adducente l’interno dell’immobile dei convenuti. I giudici di Piazza Cavour chiariscono che <<nella ipotesi in cui un condomino risulti proprietario esclusivo della rampa di scale accedente al suo appartamento, la parte di area sottostante le scale non può ritenersi idonea a costituire, con esse, una entità unica ed inseparabile (così da rendere non predicabile la ipotesi che il dante causa del detto condomino, nell’alienare la proprietà delle scale, abbia potuto escludere dalla vendita la superficie sottostante), postulando il concetto di incorporazione, al pari di quello di accessione, una unione fisica e materiale del manufatto rispetto al suolo (o, in ogni caso, impossibilità di utilizzare il suolo stesso come entità autonoma rispetto al manufatto), ciò che non è lecito affermare con riguardo ad una superficie (libera) sormontata da una rampa di scale>>. © RIPRODUZIONE RISERVATA