Cassazione Civile Sez. VI 12 luglio 2022 n. 21983: non sussiste neppure un obbligo di attivarsi per identificare il veicolo pirata.
La questione.
La querela contro ignoti è condizione di procedibilità del processo civile nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada? Il danneggiato deve dimostrare un elevato grado di diligenza nell’individuazione del responsabile, al fine di accedere alla richiesta verso il Fondo?
La decisione.
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.
La breve sentenza si inserisce ampiamente nel solco già tracciato della esclusione di ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all’autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela; omessa denuncia-querela) efficacia probatoria automatica (Cass. Civ. Sez. III 23 giugno 2017 n. 15659; Cass. Civ. Sez. III 17 febbraio 2016 n. 3019; Cass. Civ. Sez. III 04 novembre 2014 n. 23434; Cass. Civ. Sez. III 31 ottobre 2014 n. 23150; Cass. Civ. Sez. III 06 febbraio 2014 n. 2716; Cass. Civ. Sez. III 12 marzo 2014 n. 5642; Cass. Civ. Sez. III 6 febbraio 2014 n. 2716; Cass. Civ. Sez. III 02 settembre 2013 n. 20066; Cass. Civ. Sez. III 26 febbraio 2013 n 4784; Cass. Civ. Sez. III 21 giugno 2012 n. 10323; Cass. Civ. Sez. III 11 maggio 2012 n. 7270; Cass. Civ. Sez. III 3 settembre 2007 n. 18532; in senso contrario, unico precedente: Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2012, n. 4360). La querela costituisce, magari, un mero indizio (Cass. Civ. Sez. III 18 giugno 2012 n. 9939).
Nondimeno, non si configura a carico del danneggiato neppure un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato (Cass. Civ. Sez. III 12 luglio 2022 n. 21983; Cass. Civ. Sez. III 18 giugno 2012 n. 9939; Cass. Civ. Sez. III 26 febbraio 2013 n. 4784), tantomeno oneri di indagini articolate e complesse, rilevando soltanto che egli abbia tenuto una condotta diligente al riguardo (Cass. Civ. Sez. III 31 ottobre 2014 n. 23150; Cass. Civ. Sez. III 04 aprile 2013 n. 8196; Cass. Civ. Sez. III 08 marzo 1990 n. 1860), peraltro da valutarsi al cospetto delle condizioni psicofisiche del danneggiato appena leso e le circostanze del caso concreto (Cass. Civ. Sez. III 14 gennaio 2011 n. 745): il relativo giudizio non va, infatti, compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte dell’automobilista responsabile che giustificano la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto1.
La tutela della vittima è stata la finalità principale del codice delle assicurazioni, “ponendo(si) in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore. A tale scopo [il legislatore] ha istituito l’assicurazione obbligatoria in materia, ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato; e ciò in vista della realizzazione, neI settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l’art. 2 Cosi, ha conferito rilevanza costituzionale” (Corte Cost. 29 marzo 1983 n. 77 e n. 235/2014). Le sentenze della Consulta hanno una chiara matrice comunitaria: Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent. 28 marzo 1996, Bernaldez, in causa C-129/94; sent. 30 giugno 2005, Candolin, in causa C-537/03; sent. 9 giugno 2011, Lavrador, in causa C-409/09; sent. 17 marzo 2011, Carvalho Ferreira Santos, in causa C-484/09. Da questo principio di rilievo comunitario e costituzionale di massima tutela della vittima, discende l’obbligo per l’interprete, in caso di dubbio, di interpretare le norme di legge che disciplinano l’assicurazione r.c.a. in modo coerente con esso: vulneratus ante omnia reficiendus (la vittima ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno). Questo principio, recepito dal diritto comunitario, è chiaramente affermato dal II, XII e XIV Considerando della Direttiva 2009/1Q3/CE del Parlamento europeo e del Consìglio, del 16.9.2009 (la quale, peraltro, non ha fatto altro che recepire le norme previgenti nell’ordinamento comunitario sin dal 1972); ed è stato più volte ribadito dalla Corte dì giustizia dell’Unione europea (ex multis, Corte giustizia CE 28-03-1996, Bernaldez, in causa C-129/94, in motivazione; Corte Giustizia CE, sez. I 30 giugno 2005, Candolin, in causa C-537/03; Corte giustizia CE, sez. Ili, 9 giugno 2011, Lavrador, in causa C-409/09, e Corte giustizia CE, sez. II, 17 marzo 2011, Carvalho Ferreira Santos, in causa C-484/Q9).
Avv. Carmine Lattarulo ©